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Sentenza

Sentenza del 14/02/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Accertamento - operazione oggettivamente/soggettivamente inesistente - attività di intermediazione per società sportive - indeducibilità del costo - ripartizione dell'onere probatorio - rilevanza prove indiziare - assenza controprova fornita dal contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestata l'indeducibilità di costi per €45.000 contabilizzati come provvigioni a favore della società inglese I Limited per attività di intermediazione nel rinnovo del tesseramento del calciatore N. L'Ufficio ha ritenuto l'operazione soggettivamente e oggettivamente inesistente sulla base di indizi (il rappresentante D non risulta titolare di incarichi in I Limited, la società era priva di dipendenti e struttura operativa, assenza di sito/attività promozionale, transiti di pagamenti su conti in paesi terzi non collegati, consistenti importi fatturati nel quadriennio) e l'assenza, da parte della società ricorrente, di una controprova documentale sicura (scambi di e-mail, bozze contrattuali, evidenze dell'attività effettiva di mediazione). Conseguentemente l'Agenzia ha recuperato a tassazione l'importo e irrogato sanzioni e interessi.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficienti gli indizi raccolti dall'Amministrazione (assenza di struttura e personale in I Limited, anomalie nei pagamenti, incongruenza tra documentazione e ruolo del mediatore) e, non essendo stata prodotta dal contribuente una prova certa dell'effettiva prestazione di mediazione (evidenze di negoziazione o contatti tra le parti), ha confermato l'indeducibilità del costo, la legittimità delle sanzioni e degli interessi contestati. Sono state condannate le spese di lite a carico della ricorrente (liquidate in €1.474,40 oltre accessori). L'avviso di accertamento originario prevedeva maggior imposta IRES per €2.375, sanzioni per €24.289 e interessi per €2.293.

Norme richiamate

  • art. 109, D.P.R. 917/1986

    Richiamato in relazione ai criteri di deducibilità dei costi dal reddito d'impresa; qui utilizzato per valutare la legittimità della deduzione delle provvigioni contabilizzate.

  • art. 17, D. Lgs. 472/1997

    Norma sulle sanzioni tributarie; conferma che la sanzione irrogata con l'atto di accertamento è considerata motivata per relationem alla pretesa fiscale quando questa sia adeguatamente motivata nei suoi elementi essenziali.

  • Cass. civ. Sez. V, 21/05/2014, n. 11155

    Principio secondo cui l'Amministrazione deve fornire elementi probatori dell'inesistenza dell'operazione; se ciò avviene passano sull'onere del contribuente gli oneri di dimostrare l'effettiva esistenza, e la semplice fattura o regolarità formale non sono sufficienti.

  • Cass. n. 16484/2016

    Giurisprudenza richiamata in tema di motivazione delle sanzioni e della loro legittimità quando correlate a un atto di accertamento adeguatamente motivato.

  • Cass. n. 20733/2019

    Richiamata come orientamento consolidato sulla motivazione delle sanzioni tributarie connesse all'accertamento, anche in materie diverse, a sostegno della legittimità dell'irrogazione quando l'avviso è motivato.

  • Cass. n. 4070/2020

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che la sanzione annessa all'accertamento è adeguatamente motivata per relationem alla pretesa fiscale se questa è definita nei suoi elementi essenziali.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza di una prestazione, l'onere della prova si inverte e il contribuente deve dimostrare in modo certo l'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • La mera esibizione della fattura, della regolarità contabile o dei pagamenti non è sufficiente a provare l'effettiva prestazione se sussistono elementi che ne rendono probabile la simulazione (assenza di struttura, mancanza di dipendenti, pagamenti in giurisdizioni terze, discrepanze nei ruoli rappresentativi).
  • Prove documentali dirette quali scambi e-mail, bozze contrattuali, convocazioni/verbali di incontri o altra corrispondenza negoziale sono decisivi per dimostrare l'attività di intermediazione e prevenire l'assunto di inesistenza.
  • Operazioni caratterizzate da transiti anomali dei pagamenti o da triangolazioni indebite devono essere spiegate dal contribuente con evidenze idonee a ricondurre i flussi alla reale prestazione; in mancanza, la ricostruzione presuntiva dell'Ufficio è legittima.
  • Le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento sono generalmente ritenute legittime se la pretesa fiscale è sufficientemente motivata; le eccezioni sul principio di proporzionalità richiedono argomentazioni specifiche e circostanziate.
  • In casi analoghi è opportuno conservare e produrre tempestivamente ogni elemento probatorio dell'attività effettivamente svolta: contratti preliminari, corrispondenza, prove di prestazione (reperti, comunicazioni con il calciatore, conferme terze) e documentazione organizzativa del prestatore.

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