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Sentenza

Sentenza del 14/02/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 109 TUIR, le spese per abbigliamento in senso generico non sono inerenti all'attività del professionista e quindi non deducibili; ha escluso che la mera importanza dell'immagine professionale sia sufficiente a rendere il costo deducibile; ha compensato integralmente le spese del grado.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il disconoscimento, operato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2014, di costi pari a € 2.780,00 relativi all'acquisto di capi di vestiario ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività. In primo grado la CTP di Verona aveva riconosciuto la deducibilità parziale (50%) in ragione dell'uso promiscuo. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che le spese per abbigliamento generico non sono inerenti per professionisti (l'inerenza sarebbe stata riconosciuta solo per soggetti dello spettacolo) e che solo vestiario specifico/strumentale (es. toga, tuta, uniformi, costumi di scena) può essere considerato deducibile.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    "sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all'attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la deducibilità richiede che il costo sia certo, documentato e concretamente inerente/necessario all'attività; l'abbigliamento generico, volto solo a costruire un'immagine, non soddisfa il requisito di inerenza mentre sono ammissibili spese per vestiario specifico/strumentale (es. toga, tuta, uniformi, costumi di scena).

Massime di principio

  • Le spese per abbigliamento generico sostenute da professionisti non sono normalmente deducibili: l'immagine non basta a provare l'inerenza.
  • Sono deducibili i capi di vestiario specifici e strumentali all'attività (uniformi, tute, indumenti di protezione, costumi per spettacolo) quando risulti chiaro il loro nesso funzionale con l'attività.
  • Onere della prova a carico del contribuente: documentazione, norma/contratto che impone/giustifica l'uso, e prova dell'uso esclusivo o prevalente in ambito professionale sono fondamentali.
  • In situazioni di uso promiscuo, la deducibilità pro quota è possibile solo se esiste prova convincente della parte effettivamente inerente all'attività; tuttavia i giudici possono rifiutare anche frazionamenti se manca il requisito di specificità.
  • Per evitare contenzioso, il contribuente dovrebbe ottenere e conservare regole aziendali/contrattuali, attestazioni sull'obbligo di vestiario professionale, prove fotografiche o documentali dell'uso lavorativo e fatture dettagliate.

Testo integrale

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