Sentenza del 14/02/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Sanzioni - inapplicabilità ex art.6 D.Lgs.472/97 - onere del contribuente di allegare elementi atti a dimostrare l'incertezza normativa oggettiva - mancata ottemperanza all'obbligo- non ravvisabilità della causa di esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2018 e 2019 (valori complessivi rispettivamente €23.319,18 e €19.405,62). Motivi di ricorso: 1) presunta violazione del diritto al contraddittorio preventivo; 2) carenza di motivazione e mancata indicazione di presupposti gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art.39 comma 1 lett. d) e art.42 D.P.R. 600/1973; 3) contestazione dell'applicazione delle sanzioni ex art.17 D.lgs. 472/1997 per mancata prova del beneficio fiscale dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; richiesta, in riferimento all'art.6 D.lgs. 472/1997, di escludere le sanzioni per presunta "incertezza normativa oggettiva".
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio preventivo si sia svolto (anche attraverso verbali della Guardia di Finanza e interrogatorio in sede penale), che l'avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato e fondato su una complessa istruttoria documentale riconducibile a una frode carosello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta dimostrata dall'Amministrazione la fittizietà e gli indizi di consapevolezza, grava sul contribuente l'onere di provare la buona fede e, specificamente, l'onere di allegare gli elementi che giustifichino l'esenzione dalle sanzioni per "incertezza normativa oggettiva" ai sensi dell'art.6 D.lgs. 472/1997. Non essendo tali elementi stati allegati né riscontrati indici di incertezza normativa, le sanzioni sono state confermate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (sanzioni amministrative tributari) art.6
L'art.6 disciplina l'esclusione delle sanzioni quando ricorre "incertezza normativa oggettiva". La Corte richiama che il contribuente deve allegare e dimostrare la ricorrenza di elementi concreti che giustifichino tale incertezza, cioè l'impossibilità di individuare univocamente la norma applicabile al termine di un procedimento interpretativo corretto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 art.17
Riguarda l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie. Il Tribunale ha ritenuto che l'Ufficio abbia adeguatamente motivato l'irrogazione delle sanzioni sulla base degli accertamenti, e che la prova del beneficio fiscale non fosse rimessa al contribuente se non dopo che l'Amministrazione ha svolto la propria istruttoria.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art.39 comma 1 lett. d
Prevede i presupposti e la motivazione richiesta per l'accertamento analitico-induttivo. Il giudice ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato con elementi concreti derivanti dall'attività investigativa della Guardia di Finanza.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art.42
Riguarda gli obblighi motivazionali degli atti di accertamento. La Corte ha ritenuto che tali obblighi fossero assoltI dall'Amministrazione in presenza di riscontri investigativi documentali.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 art.12 (Statuto dei diritti del contribuente)
Prevede l'obbligo di informare il contribuente sulle sue facoltà durante gli accertamenti. In atti era presente il processo verbale di constatazione firmato dalla ricorrente, che dimostra l'informazione sulle facoltà di legge.
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art.8 comma 1
Citato in relazione al regime di sospensione dell'imposta per operazioni intracomunitarie, utile a contestualizzare la dinamica delle frodi carosello; il Giudice ha fatto riferimento al meccanismo per spiegare come operassero i fornitori comunitari nelle frodi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n.10001/2018, n.22567/2021, ord. n.4047/2019)
Richiamati i principi consolidati: 1) in caso di frode carosello l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà del fornitore e, anche per presunzioni, la consapevolezza del destinatario; 2) se l'Amministrazione assolve al proprio onere, grava sul contribuente l'onere di provare la buona fede e la diligenza massima esigibile; 3) il contribuente ha l'onere di allegare elementi che giustifichino l'esenzione per incertezza normativa oggettiva.
Massime di principio
- Se si contesta l'applicazione di sanzioni richiamando l'art.6 D.lgs.472/97, il contribuente deve allegare e documentare elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva (es. norme ambigue, prassi amministrative contrastanti, mancanza di precedenti giurisprudenziali, pareri ufficiali contrastanti). La mera affermazione di incertezza non è sufficiente.
- In casi di frode carosello l'Amministrazione deve dimostrare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi, la fittizietà dei fornitori e la consapevolezza o la prevedibilità, per un operatore diligente, della partecipazione all'evasione. Una volta assolto tale onere, la prova della buona fede grava sul contribuente.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non esclude automaticamente la responsabilità: non rileva da sola per provare l'assenza di consapevolezza quando vi siano indizi oggettivi di frode.
- Il diritto al contraddittorio preventivo può ritenersi soddisfatto anche se il contributo è stato informato tramite atti di polizia giudiziaria o in occasione di attività connesse al procedimento penale, purché risulti che il contribuente è stato posto nelle condizioni di esercitare le proprie facoltà.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare la propria diligenza (es. verifiche sul fornitore, contratti, ordini, documenti di trasporto, comunicazioni commerciali, richieste di chiarimento all'Amministrazione) e, se invoca incertezza normativa, fornire elementi fattuali e normativi specifici a supporto.
- Quando si prospetta incertezza normativa, è utile preventivamente richiedere interpelli o chiarimenti all'Amministrazione, raccogliere pareri dottrinali e giurisprudenziali favorevoli, e indicare esplicitamente in ricorso i fatti che rendono la norma non univoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 28 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 39 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 176 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 4563 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 feb 2023Sentenza del 14/02/2023 n. 4595 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →