Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17123/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un atto di messa in mora per il pagamento della TIA relativa all'annualità 2012, emesso dalla concessionaria del servizio per conto del Comune di Figline Valdarno nei confronti di una società che svolge attività produttiva e sostiene di generare rifiuti speciali in parte trattati e smaltiti autonomamente. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello della concessionaria e ritenuto dovuta la tariffa. Con sei motivi la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme su assimilazione dei rifiuti e discrezionalità comunale, sostenendo che il Comune non poteva assimilare liberamente i rifiuti speciali né negare l'esenzione; (2) violazione delle norme sulla tassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali, lamentando che le aree aziendali fossero destinate a deposito e lavorazione di rifiuti da demolire/trasformare in materie prime e che non vi fosse produzione di rifiuti tassabili; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente; (4) violazione del principio chi inquina paga e delle norme sulla TIA, assumendo l'inapplicabilità della tariffa in presenza di rifiuti speciali smaltiti a cura della società; (5) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo; (6) omessa pronuncia sull'errata applicazione dell'IVA sulle somme richieste. La Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, ha dichiarato inammissibile il quinto e ha respinto il sesto, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai capi accolti e rinviando per nuovo esame alla Corte di merito indicata in dispositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la CTR non avesse verificato un punto decisivo: se la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani contenesse anche il criterio quantitativo, oltre a quello qualitativo. Ha quindi affermato che, in tema di TIA, l'assimilazione legittima richiede entrambi i criteri; in difetto, la delibera va disapplicata e si applica la disciplina dei rifiuti speciali ex art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, con esclusione solo delle superfici nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, onere probatorio a carico del contribuente. Ha inoltre ribadito che la quota fissa della TIA è sempre dovuta per intero, mentre le contestazioni su quantità e smaltimento autonomo rilevano solo per la quota variabile. Ha poi escluso la fondatezza del vizio di motivazione dell'atto, perché nel ricorso per cassazione la contribuente non aveva trascritto il contenuto dell'atto impugnato, e ha respinto la censura sull'IVA, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la TIA2 ha natura privatistica ed è soggetta a IVA. La sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame, limitatamente ai motivi accolti.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 46, L. 214/2011

    richiamato per il passaggio al nuovo tributo TARES e per la soppressione dei prelievi precedenti dal 2013; non è stato ritenuto idoneo a escludere il potere comunale di assimilazione per l'annualità in contestazione.

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006

    citato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ne richiama il sistema normativo nel contesto della disciplina transitoria dei rifiuti.

  • art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. 22/1997

    richiamato come norma antecedente sui criteri di assimilazione e nella lettura della disciplina transitoria.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 22/1997

    richiamato in relazione alla perdurante applicazione del regime previgente fino alla disciplina attuativa del Codice dell'ambiente.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi..."

    opera per l'esclusione dalla superficie tassabile delle sole aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati; i presupposti dell'esenzione/riduzione devono essere allegati e provati dal contribuente.

  • art. 49 d.lgs. 22/1997

    richiamato come disciplina della TIA 1 e della riduzione tariffaria per rifiuti assimilati avviati al recupero; non consente l'esenzione totale se i rifiuti sono assimilati.

  • art. 49, comma 14, d.lgs. 22/1997

    richiamato quale base per la riduzione tariffaria in caso di rifiuti assimilati avviati al recupero autonomo.

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997

    attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi solo per qualità e quantità; se manca uno dei due criteri, la delibera è illegittima e va disapplicata.

  • art. 21, comma 7, d.lgs. 22/1997

    l'avviamento al recupero da parte del produttore comporta il diritto a una riduzione tariffaria, non l'esenzione totale.

  • art. 238, commi 1, 6 e 11, d.lgs. 152/2006

    richiamato per la disciplina della TIA2 e per la soppressione della tariffa precedente, con salvaguardia delle discipline regolamentari vigenti fino ai provvedimenti attuativi.

  • art. 264, comma 1, lett. i), d.lgs. 152/2006

    interpretato nel senso di preservare i provvedimenti attuativi del previgente decreto Ronchi fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti del Codice dell'ambiente.

  • art. 7, l. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la difettosa motivazione dell'atto impositivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza, motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità del ricorso per cassazione; il ricorso è inammissibile sul punto se non trascrive il contenuto dell'atto impositivo censurato.

  • art. 3 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalle Sezioni Unite come base per l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di servizi verso corrispettivo.

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme all'art. 3 per affermare la soggezione a IVA della TIA2 in quanto prestazione di servizi a titolo oneroso.

  • art. 117 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel quarto motivo; non ha impedito la conferma della soggezione a IVA della TIA2.

  • art. 175 Trattato CE

    invocato dalla ricorrente nel quarto motivo in relazione al principio chi inquina paga.

  • art. 5, allegato E, l. 2248/1865

    richiamato come fondamento del potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato come base del potere del giudice tributario di disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel medesimo contesto del potere di disapplicazione d'ufficio degli atti presupposti.

  • art. 14, comma 33, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010

    interpretato dalle Sezioni Unite come norma di interpretazione autentica che qualifica la TIA2 come tariffa di natura non tributaria.

  • art. 1, comma 162, l. 296/2006

    "gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati"

    richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa, ma non impone la riproduzione di formule di calcolo o dati numerici fondamentali se l'atto richiama tariffa e delibera.

  • art. 49 d.P.R. 158/1999

    richiamato quale regolamento attuativo della disciplina TARSU/TIA nel regime transitorio.

  • art. 11 d.P.R. 158/1999

    richiamato quale disciplina transitoria connessa all'attuazione del sistema tariffario.

Massime di principio

  • In tema di TIA applicata ai rifiuti speciali non pericolosi, la delibera comunale di assimilazione è legittima solo se individua i rifiuti assimilabili sia per qualità sia per quantità; la mancanza del criterio quantitativo impone la disapplicazione dell'atto presupposto nel giudizio tributario.
  • L'illegittima assimilazione non determina l'esenzione automatica dal tributo: si applica la disciplina dei rifiuti speciali, con esclusione dalla superficie tassabile solo delle aree in cui si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, e il contribuente deve provare i relativi presupposti.
  • Quando l'assimilazione è legittima, il contribuente che avvia autonomamente al recupero rifiuti assimilati ha diritto soltanto a una riduzione tariffaria proporzionale, non a un'esenzione totale.
  • La quota fissa della TIA è dovuta integralmente in presenza del possesso o della detenzione di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti; la quantità effettiva di rifiuti incide solo sulla quota variabile.
  • Nel giudizio tributario il contribuente che deduca difetto di motivazione dell'atto impositivo deve trascrivere nel ricorso per cassazione il contenuto dell'atto stesso; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La TIA2 ha natura privatistica/corrispettiva e, secondo il diritto vivente richiamato, è soggetta a IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.