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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35456/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di una società operante nel settore della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili e relativa IVA, oltre sanzioni, interessi e accessori, in relazione a sponsorizzazioni ritenute sovrafatturate e in parte fittizie. In appello la CTR ha rigettato l’impugnazione della società e accolto l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo che le risultanze della verifica fiscale e del PVC dimostrassero la sproporzione dei costi, l’assenza di prova contraria sufficiente da parte della contribuente, la genericità dei contratti e altri elementi indiziari (divergenze tra fatture, prelievi in contanti, mancata corrispondenza tra prestazioni e corrispettivi). In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità/invalidità dell’accertamento per difetto di firma o di delega del soggetto firmatario, denunciata però formalmente come violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle norme fiscali sulla deducibilità/IVA, sostenendo che l’onere della prova della sovrafatturazione gravasse sull’Ufficio e che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente ex artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR esaminato specifiche difese e documenti prodotti dalla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di specificità e, soprattutto, perché l’eccezione di nullità dell’avviso per sottoscrizione da parte di soggetto non legittimato, non rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere veicolata come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c., e non come violazione di legge. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché volto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha precisato che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. né dell’art. 2729 c.c. poiché la CTR aveva correttamente valutato gli indizi. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza regionale non era mancante né apparente: la CTR aveva esposto le ragioni poste a base della decisione, valorizzando dati della verifica, incongruenze delle fatture, sproporzione dei corrispettivi, genericità dei contratti e altri elementi di riscontro. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La deduzione sulla sottoscrizione dell’avviso da parte di soggetto non legittimato configura un’eccezione non rilevabile d’ufficio e, se si lamenta l’omessa pronuncia, va incanalata come vizio processuale della sentenza, non come mera violazione di legge.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, rispetto alla quale l’Ufficio ha contestato l’inesistenza o la sovrafatturazione delle spese di sponsorizzazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, negata per i costi ritenuti non effettivi o non inerenti secondo l’accertamento fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione non sussiste se il giudice di merito non sposta l’onere probatorio sulla parte sbagliata; nel caso concreto la CTR ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito prova contraria sufficiente.

  • art. 2729 c.c.

    La censura è inammissibile se tende a sostituire al giudizio di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi una diversa valutazione di fatto; la regola è violata solo in caso di evidente scostamento logico-giuridico nella valutazione delle presunzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia va denunciata come vizio processuale; nel caso concreto la Corte ha escluso l’omissione perché la motivazione regionale copriva il nucleo delle difese avversarie.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è valida se espone, anche sinteticamente, i motivi in fatto e in diritto e il percorso logico seguito, consentendo il controllo in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per violazione di legge, ma non può essere usato per veicolare censure che in realtà mirano a denunciare omessa pronuncia o nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l’omessa pronuncia su un’eccezione non rilevabile d’ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il mancato esame di documenti è deducibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, secondo la formulazione vigente, non come mera richiesta di rivalutazione istruttoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata nel dispositivo per l’eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’errore va incanalato nel corretto vizio tipizzato: una doglianza di omessa pronuncia o di nullità dell’atto non può essere proposta come semplice violazione di legge se il suo contenuto reale è processuale.
  • L’eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o di delega non è questione rilevabile d’ufficio; se non viene formulata correttamente nei gradi di merito e poi devoluta come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., non può essere utilmente coltivata in cassazione come violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e, più in generale, l’apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di errori di diritto realmente sussistenti.
  • Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la critica che, sotto la veste della ripartizione dell’onere della prova, mira in realtà a contestare l’esito del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza, anche in forma sintetica, espone gli elementi di fatto e le ragioni logico-giuridiche che sorreggono la decisione; non è sufficiente per la nullità il semplice dissenso della parte sul valore attribuito alle prove.
  • In tema di deducibilità dei costi e detrazione IVA, la prova contraria della contribuente deve essere concreta e specifica rispetto agli indici valorizzati dall’Ufficio; la mera contestazione alternativa dei fatti non è sufficiente a scalfire un accertamento sorretto da elementi indiziari ritenuti congrui dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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