Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31458/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di una cartella di pagamento notificata nel 2011 per una retta di asilo nido aveva impugnato l’atto prima davanti al giudice amministrativo, su indicazione contenuta nella cartella stessa, e solo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR aveva riassunto la causa davanti al giudice di pace, chiedendo anche il risarcimento del danno per l’erronea indicazione del giudice competente. In appello il tribunale aveva accolto solo in parte le doglianze: aveva confermato la cessazione della materia del contendere sulla cartella, riconosciuto un ristoro, ridotto però a euro 100 per concorso di colpa ex art. 1227 c.c., e aveva regolato le spese. Il ricorrente in cassazione ha censurato, con il primo motivo, la decisione per violazione di norme sul corretto contenuto degli atti amministrativi e sulla tutela giurisdizionale, sostenendo che l’errore nell’indicazione del giudice fosse scusabile in re ipsa; con il secondo motivo ha contestato la disciplina delle spese e l’applicazione officiosa del concorso di colpa. Roma Capitale ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c. per avere il tribunale condannato l’ente al risarcimento del danno da errata indicazione del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorresse dalla pubblicazione della sentenza d’appello e scadesse il 21 gennaio 2022, senza applicazione della sospensione feriale perché la controversia aveva natura di opposizione all’esecuzione; la presenza della domanda risarcitoria non mutava tale qualificazione, essendo accessoria rispetto all’opposizione. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perché subordinato all’impugnazione principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore di Roma Capitale ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche per il ricorrente principale e per quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione degli atti amministrativi e sul corretto contenuto della cartella, ma non decisivo perché il ricorso è stato dichiarato tardivo

  • art. 4 l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente come parametro sulla individuazione del responsabile/procedimento, ma non esaminato nel merito per tardività

  • art. 7 l. n. 212/2000

    invocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi

  • artt. 2, 3, 11, 24, 25, 113 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull’erronea indicazione del giudice competente

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto a un ricorso effettivo e al giusto processo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per entrambe le censure del ricorrente principale

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, ritenuto dal tribunale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese della parte soccombente

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese processuali

  • art. 327 c.p.c.

    applicato per individuare il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini a mesi secondo il calendario comune

  • art. 1, comma 3, l. n. 742/1969

    applicato per escludere la sospensione feriale in una controversia rientrante tra quelle non soggette alla sospensione

  • art. 92 ord. giud. (r.d. n. 12/1941)

    richiamato quale disposizione che include l’opposizione all’esecuzione tra le controversie escluse dalla sospensione feriale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, ma il motivo è rimasto inefficace per la sorte del ricorso principale

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale in presenza di inammissibilità del ricorso principale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dichiarare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine lungo per ricorrere per cassazione decorre dalla pubblicazione e si computa secondo il calendario comune, con scadenza nel giorno corrispondente del mese finale.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie che rientrano tra quelle elencate tra le opposizioni all’esecuzione; la presenza di una domanda accessoria di risarcimento non muta tale qualificazione se la lite resta essenzialmente un’opposizione esecutiva.
  • Se il ricorso principale per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa in via subordinata diviene inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, la qualificazione della controversia in base alla domanda effettivamente proposta prevale sulle etichette formali utilizzate dalle parti o sugli atti precedenti.
  • La domanda di risarcimento collegata all’erronea indicazione del giudice competente può non assumere autonomia tale da incidere sul regime processuale del termine di impugnazione, se è accessoria e dipendente dalla lite principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.