Cassazione Civile, Ordinanza n. 31458/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento notificata nel 2011 per una retta di asilo nido aveva impugnato l’atto prima davanti al giudice amministrativo, su indicazione contenuta nella cartella stessa, e solo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR aveva riassunto la causa davanti al giudice di pace, chiedendo anche il risarcimento del danno per l’erronea indicazione del giudice competente. In appello il tribunale aveva accolto solo in parte le doglianze: aveva confermato la cessazione della materia del contendere sulla cartella, riconosciuto un ristoro, ridotto però a euro 100 per concorso di colpa ex art. 1227 c.c., e aveva regolato le spese. Il ricorrente in cassazione ha censurato, con il primo motivo, la decisione per violazione di norme sul corretto contenuto degli atti amministrativi e sulla tutela giurisdizionale, sostenendo che l’errore nell’indicazione del giudice fosse scusabile in re ipsa; con il secondo motivo ha contestato la disciplina delle spese e l’applicazione officiosa del concorso di colpa. Roma Capitale ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell’art. 2043 c.c. per avere il tribunale condannato l’ente al risarcimento del danno da errata indicazione del giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, ritenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorresse dalla pubblicazione della sentenza d’appello e scadesse il 21 gennaio 2022, senza applicazione della sospensione feriale perché la controversia aveva natura di opposizione all’esecuzione; la presenza della domanda risarcitoria non mutava tale qualificazione, essendo accessoria rispetto all’opposizione. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perché subordinato all’impugnazione principale. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore di Roma Capitale ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche per il ricorrente principale e per quello incidentale.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione degli atti amministrativi e sul corretto contenuto della cartella, ma non decisivo perché il ricorso è stato dichiarato tardivo
richiamato dal ricorrente come parametro sulla individuazione del responsabile/procedimento, ma non esaminato nel merito per tardività
invocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi
artt. 2, 3, 11, 24, 25, 113 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sull’erronea indicazione del giudice competente
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto a un ricorso effettivo e al giusto processo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un ricorso effettivo
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata per entrambe le censure del ricorrente principale
richiamato per il concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, ritenuto dal tribunale
richiamato dal ricorrente in tema di condanna alle spese della parte soccombente
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese processuali
applicato per individuare il termine lungo per impugnare una sentenza non notificata
richiamato per il computo dei termini a mesi secondo il calendario comune
art. 1, comma 3, l. n. 742/1969
applicato per escludere la sospensione feriale in una controversia rientrante tra quelle non soggette alla sospensione
art. 92 ord. giud. (r.d. n. 12/1941)
richiamato quale disposizione che include l’opposizione all’esecuzione tra le controversie escluse dalla sospensione feriale
richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, ma il motivo è rimasto inefficace per la sorte del ricorso principale
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale in presenza di inammissibilità del ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine lungo per ricorrere per cassazione decorre dalla pubblicazione e si computa secondo il calendario comune, con scadenza nel giorno corrispondente del mese finale.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie che rientrano tra quelle elencate tra le opposizioni all’esecuzione; la presenza di una domanda accessoria di risarcimento non muta tale qualificazione se la lite resta essenzialmente un’opposizione esecutiva.
- Se il ricorso principale per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa in via subordinata diviene inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
- Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, la qualificazione della controversia in base alla domanda effettivamente proposta prevale sulle etichette formali utilizzate dalle parti o sugli atti precedenti.
- La domanda di risarcimento collegata all’erronea indicazione del giudice competente può non assumere autonomia tale da incidere sul regime processuale del termine di impugnazione, se è accessoria e dipendente dalla lite principale.
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