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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31385/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di recupero emesso per il 2010 in relazione a un credito IVA esposto dalla società contribuente nella dichiarazione IVA 2011 e utilizzato in compensazione con il debito IVA della società controllante nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo. La contribuente aveva trasmesso il prospetto delle liquidazioni IVA di gruppo, la richiesta di utilizzo dell'eccedenza e una polizza fideiussoria rilasciata da un Confidi. L'Ufficio ha ritenuto la garanzia non valida perché prestata da soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., ma solo nella sezione speciale di cui all'art. 155, comma 4, T.U.B., e ha quindi contestato la legittimità della compensazione. In appello la CTR ha annullato l'atto valorizzando la non contestazione del credito e il venir meno della funzione della garanzia. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme che disciplinano la compensazione IVA infragruppo e la garanzia, sostenendo che la prestazione di una garanzia idonea è requisito sostanziale del meccanismo e che un Confidi iscritto nella sezione speciale non è soggetto legittimato a prestarla. La contribuente ha resistito anche invocando un giudicato esterno e chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non meramente apparente, ma ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che, nella compensazione IVA infragruppo, la garanzia prevista dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 costituisce requisito sostanziale del perfezionamento dell'operazione e che la non contestazione del credito o il decorso dei termini di controllo non eliminano tale presupposto legale. Ha inoltre ritenuto che, ratione temporis, non fosse idonea la garanzia rilasciata da un Confidi iscritto nella sezione speciale ex art. 155, comma 4, T.U.B., poiché la norma richiedeva l'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. Ne è derivata la cassazione della sentenza d'appello con rinvio alla CGT-2 della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della denunciata motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sul contenuto della sentenza e della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della decisione per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la specificità dell'obbligo motivazionale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato per incardinare la censura di nullità della sentenza per vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'errore di giudizio dall'errore revocatorio e dal vizio motivazionale.

  • art. 73, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata come base del meccanismo di liquidazione/compensazione IVA di gruppo.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La Corte lo considera la norma che impone la prestazione della garanzia come requisito sostanziale della compensazione/rimborso, e che delimita anche i soggetti legittimati a prestarla.

  • art. 24, comma 22, l. n. 449/1997

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso relativo alla disciplina della garanzia e della compensazione IVA infragruppo.

  • art. 6, D.M. 13 dicembre 1979

    Richiamato come disposizione attuativa che rinvia alla disciplina delle garanzie previste per i rimborsi IVA.

  • art. 155, comma 4, T.U.B.

    La Corte afferma che l'iscrizione nella sezione speciale non è equipollente all'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. e non abilita, ratione temporis, a prestare la garanzia richiesta.

  • art. 106 T.U.B.

    Indicato come albo richiesto dalla normativa per i soggetti legittimati a rilasciare la garanzia.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato per qualificare l'omessa valida garanzia come indebita compensazione riconducibile a omesso versamento e relative sanzioni.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria con cui la contribuente ha sollevato l'eccezione di giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nella compensazione IVA infragruppo, la prestazione della garanzia prevista dalla disciplina di riferimento è requisito sostanziale del perfezionamento dell'operazione: se la garanzia manca o è invalida, l'eccedenza compensata deve essere versata all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
  • La non contestazione dell'esistenza del credito IVA e il decorso dei termini per l'accertamento non eliminano, di per sé, il requisito legale della garanzia quando la normativa lo prevede espressamente per il perfezionamento della compensazione.
  • Ai fini della validità della garanzia, occorre che il garante rientri tra i soggetti tassativamente abilitati dalla legge; un'iscrizione in sezione speciale non equiparabile all'albo richiesto non soddisfa il requisito soggettivo imposto dalla norma.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile o sia obiettivamente incomprensibile, non quando la motivazione sia sintetica ma consenta di individuare la ratio decidendi.
  • L'eccezione di giudicato esterno presuppone identità soggettiva o comunque una stretta coincidenza del rapporto giuridico deciso; la sola appartenenza delle parti al medesimo gruppo non basta a estendere automaticamente il vincolo del giudicato da un soggetto all'altro.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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