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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta innanzi al Tribunale di Ravenna per far accertare la simulazione assoluta, o in subordine relativa, di un atto di compravendita del 17 settembre 1985 avente a oggetto un immobile sito in Sirolo, stipulato tra il padre della ricorrente e un fratello della stessa. La ricorrente aveva anche chiesto, assumendo di agire in surroga ex art. 2900 c.c. rispetto a un altro fratello chiamato all'eredità, la condanna del convenuto alla consegna dell'immobile. In origine il Tribunale aveva dichiarato prescritte le pretese; in appello la decisione era stata riformata solo sulle spese e, in sostanza, era stata confermata la reiezione della domanda. La Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva accolto il primo motivo limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda di simulazione proposta in proprio dalla ricorrente, cassando con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha però nuovamente rigettato la domanda, ritenendo che la transazione intervenuta tra la ricorrente e un fratello avesse estinto i crediti della stessa, che il giudizio di rinvio riguardasse solo la simulazione assoluta e che, essendo stata definitivamente respinta l'azione surrogatoria, mancassero interesse e legittimazione ad agire. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e del giudicato, oltre che degli artt. 1362 c.c., 1415 e 1416 c.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione su una pretesa efficacia preclusiva della precedente sentenza e su una interpretazione della transazione che non considerava la clausola 9, ove sarebbe rimasto salvo un credito; 2) la violazione delle norme sul giudizio di rinvio per avere ristretto indebitamente l'oggetto del rinvio alla sola simulazione assoluta, escludendo la domanda di simulazione relativa e ritenendo che il rigetto dell'azione surrogatoria facesse venir meno in sé l'interesse alla domanda di simulazione, nonostante l'autonomia tra azione surrogatoria e azione di simulazione e nonostante il precedente di cassazione avesse dichiarato assorbite le ulteriori censure e quindi non coperte da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché le questioni oggetto di motivi di ricorso dichiarati assorbiti nel precedente giudizio di legittimità erano rimaste impregiudicate e potevano essere riproposte nel giudizio di rinvio; di conseguenza la Corte d'appello non poteva considerarle coperte da giudicato, né poteva limitarsi a un'affermazione apodittica circa l'assenza di crediti della ricorrente sulla base della transazione, senza esaminarne specificamente il contenuto e la clausola richiamata. La motivazione è stata ritenuta anche apparente, per difetto del minimo costituzionale. È stato accolto anche il secondo motivo: il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare entrambe le domande di simulazione, assoluta e relativa, perché la precedente sentenza di cassazione aveva chiarito l'autonomia della domanda di simulazione rispetto all'azione surrogatoria; il rigetto dell'azione ex art. 2900 c.c. non escludeva di per sé l'interesse della ricorrente alla declaratoria di simulazione, atteso che tale accertamento avrebbe potuto incidere sulla consistenza del patrimonio del de cuius e quindi sulla garanzia patrimoniale del debitore verso la creditrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di entrambi i giudizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2900 c.c.

    L'azione surrogatoria è distinta e autonoma rispetto all'azione di simulazione; il rigetto della prima non comporta automaticamente il venir meno dell'interesse a proporre la seconda.

  • art. 1415 comma 2 c.c.

    Il creditore del simulato alienante può agire per far accertare la simulazione quando l'atto pregiudica la sua posizione.

  • art. 1416 comma 2 c.c.

    Il creditore è legittimato a far valere la simulazione del contratto pregiudizievole nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 1362 commi 1 e 2 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve rispettare il criterio letterale e il contenuto effettivo delle clausole, senza trascurare la clausola espressamente richiamata dalla parte.

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi non solo al principio di diritto, ma anche a quanto statuito dalla Corte di cassazione; le questioni dichiarate assorbite restano impregiudicate e possono essere riesaminate.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato quale norma del giudizio di rinvio e dei limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato quale norma del giudizio di rinvio e dei limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera solo sulle questioni effettivamente decise; non si estende a quelle espressamente dichiarate assorbite.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione non meramente assertiva; altrimenti è nulla per motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene in rilievo quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2740 c.c.

    L'accertamento della simulazione può incidere sulla garanzia patrimoniale generale del debitore verso il creditore.

Massime di principio

  • Le questioni oggetto di motivi di ricorso per cassazione dichiarati assorbiti non si intendono decise e, perciò, non sono coperte da giudicato; nel giudizio di rinvio possono essere riproposte e devono essere esaminate dal giudice di rinvio.
  • Il giudice di rinvio non può restringere l'oggetto del rinvio oltre i limiti fissati dalla sentenza di cassazione e deve attenersi anche agli accertamenti e alle qualificazioni già compiuti dalla Corte di legittimità.
  • La motivazione è apparente quando è solo graficamente esistente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se si limita ad affermazioni assertive su un documento contrattuale senza esaminarne le clausole decisive.
  • L'autonomia dell'azione di simulazione rispetto all'azione surrogatoria impedisce di ritenere che il rigetto di quest'ultima faccia venir meno automaticamente l'interesse ad agire per la declaratoria di simulazione, quando da tale accertamento possano derivare effetti sulla garanzia patrimoniale del creditore.
  • In tema di simulazione, il creditore del simulato alienante può far valere la simulazione dell'atto pregiudizievole e la valutazione della sua legittimazione/interesse va compiuta in concreto alla luce della persistenza della qualità di creditore e dell'incidenza dell'atto sulla responsabilità patrimoniale del debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoSimulazioneLegge applicabile
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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