Cassazione Civile, Ordinanza n. 31389/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Dopo aver acquistato un'autovettura usata, l'acquirente ha dedotto che il motore del veicolo si fosse rotto integralmente dopo circa un'ora dall'acquisto e dopo appena un centinaio di chilometri. Ha quindi promosso accertamento tecnico preventivo e poi giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del costo necessario alla riparazione, il risarcimento del danno da mancato utilizzo del mezzo e la rifusione delle spese dell'a.t.p. La società venditrice ha eccepito il difetto di competenza del giudice ordinario per la presenza di una clausola compromissoria di arbitrato rituale nel contratto di compravendita. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo valida ed operante la clausola, valorizzando anche la mancata tempestiva contestazione e le prove testimoniali sulla trattativa individuale della clausola. Con il ricorso per regolamento di competenza il ricorrente ha censurato: 1) la violazione dei termini perentori e del principio di non contestazione, sostenendo che la convenuta non avesse tempestivamente articolato prove sulle trattative e che la nullità/vessatorietà della clausola fosse rilevabile d'ufficio; 2) l'illegittimità dell'uso della prova testimoniale sulla asserita trattativa individuale, assumendo che si trattasse di un espediente per eludere la disciplina consumeristica e che la clausola compromissoria, inserita in una serie di condizioni generali predisposte unilateralmente, non fosse stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Terni e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Terni. Ha ritenuto decisivo che il giudice di merito avesse trattato la questione di competenza in violazione dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c., avendo fatto ricorso a un'istruzione non consentita e comunque tardiva per decidere sull'eccezione di compromesso. Decidendo direttamente sulla competenza, la Corte ha tuttavia confermato che la clausola compromissoria non era validamente approvata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente e sottoscritta con approvazione cumulativa e indiscriminata di tutte le clausole. Ne è derivata la dichiarazione di competenza del giudice ordinario e la rimessione al Tribunale anche per le spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 819-ter c.p.c.
L'eccezione di compromesso rituale è trattata come questione di competenza impugnabile con gli ordinari rimedi per regolamento di competenza; non è questione inderogabile da rilievo officioso ai sensi dell'art. 38, comma 3, c.p.c.
art. 42 c.p.c.
La sentenza che declina la competenza per la presenza di clausola compromissoria rituale è impugnabile con regolamento di competenza.
art. 43 c.p.c.
Costituisce il rimedio processuale per contestare la declinatoria di competenza.
art. 38 c.p.c.
Le questioni di competenza si decidono, ai soli fini della competenza, sulla base degli atti e, se necessario, previa assunzione di sommarie informazioni in limine litis; è escluso l'uso di istruzione piena o tardiva per decidere la competenza.
art. 115 c.p.c.
Il Tribunale aveva ritenuto operante la non contestazione, ma la Corte ha escluso che potesse giustificare l'uso di prove tardive o sanare il metodo decisorio sulla competenza.
art. 171-ter c.p.c.
Le difese e le istanze istruttorie devono essere depositate nei termini previsti; tuttavia, nel decidere la competenza, non è consentito fondarsi su prove costituite o introdotte oltre la fase consentita.
art. 171-bis c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che le richieste istruttorie della controparte dovevano essere formulate tempestivamente, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul limite processuale dell'art. 38 c.p.c.
art. 1341 c.c.
Le clausole vessatorie inserite in condizioni generali di contratto richiedono specifica approvazione per iscritto; la sottoscrizione cumulativa e indiscriminata di tutte o gran parte delle clausole non soddisfa tale requisito.
art. 808-ter c.p.c.
In mancanza di espressa previsione che gli arbitri decidano secondo determinazione contrattuale, la clausola è letta come clausola di arbitrato rituale.
art. 1469-bis c.c.
È richiamato nel modulo contrattuale insieme al Codice del consumo; la Corte lo menziona per descrivere il contesto delle clausole predisposte, ma non fonda su di esso la decisione.
d.lgs. 206/2005
È evocato dalla parte ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina consumeristica ai beni usati; la Corte però decide la questione sulla base dell'art. 1341 c.c. senza approfondire ulteriormente il punto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma non ha inciso sull'art. 38 c.p.c., che rimane applicabile nei termini tradizionali richiamati dalla Corte.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, la Corte di cassazione può verificare anche il rispetto delle regole procedurali seguite dal giudice di merito nel rilevare e decidere la questione di competenza.
- L'eccezione di incompetenza fondata su clausola compromissoria rituale va decisa sulla base degli atti e, se del caso, di sommarie informazioni assunte immediatamente; non è consentito ricorrere a una vera istruzione probatoria tardiva o completa.
- La clausola compromissoria rituale inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente dal professionista è clausola vessatoria soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
- La specifica approvazione non è soddisfatta da una sottoscrizione cumulativa e indistinta di tutte le clausole del contratto, quando tra esse vi siano clausole potenzialmente vessatorie.
- Quando il testo della clausola compromissoria non prevede espressamente che gli arbitri decidano come amichevoli compositori o mediante determinazione contrattuale, il dubbio va risolto nel senso dell'arbitrato rituale.
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