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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31384/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La Direzione provinciale aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una contribuente, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA e valorizzando: la pregressa contestazione, da parte della Guardia di Finanza, di ricavi non contabilizzati per l'anno 2007 derivanti da attività di intermediazione finanziaria; il fatto che la contribuente aveva cessato formalmente la partita IVA il 31 dicembre 2006 ma aveva poi continuato a indicarla nelle dichiarazioni successive; l'indicazione, in un verbale della Guardia di Finanza del 2008 relativo al 2007, come intermediaria finanziaria; l'esito di indagini bancarie su quattro conti nella sua disponibilità, con numerosi versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittime le indagini bancarie in assenza di prova dello svolgimento di attività di lavoro autonomo e, comunque, criticando l'operato dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, perché le verifiche bancarie sono legittime nei confronti della generalità dei contribuenti e non solo dei titolari di attività economica; (2) violazione degli stessi artt. e degli artt. 2697 e 2728 c.c., perché la CTR ha erroneamente preteso ulteriori indagini dell'Ufficio sulle movimentazioni bancarie, mentre era onere della contribuente giustificare analiticamente ciascuna operazione; (3) asserita motivazione meramente apparente in relazione all'art. 6 d.lgs. 546/1992; (4) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 917/1986 per avere la CTR ricondotto l'attività di intermediazione finanziaria al reddito di lavoro autonomo. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa; inoltre il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione contestata, non potendosi gravare l'Ufficio di ulteriori indagini in assenza di una tale giustificazione.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dai conti bancari si applica alla generalità dei contribuenti per i versamenti; i prelevamenti hanno invece valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito d'impresa.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    Le indagini bancarie sono legittime nell'ambito degli accertamenti IVA e operano secondo la disciplina presuntiva richiamata dalla Corte.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma che, per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, rinvia alla presunzione dell'art. 32.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    Ha limitato la valenza presuntiva dei prelevamenti bancari ai soli titolari di reddito d'impresa.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente sopporta l'onere di superare la presunzione legale dimostrando l'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato a sostegno della natura di presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 6 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo come parametro della censura di motivazione apparente, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 917/1986

    Richiamato nel quarto motivo per la qualificazione reddituale dell'attività di intermediazione finanziaria, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, la presunzione di maggior reddito desumibile dai conti correnti si applica ai versamenti di qualsiasi contribuente, mentre i prelevamenti assumono valore presuntivo solo per i titolari di reddito d'impresa.
  • Il contribuente può vincere la presunzione bancaria solo fornendo una prova analitica, specifica e riferita a ciascuna singola movimentazione, non essendo sufficiente una giustificazione generica.
  • Il giudice di merito deve valutare in modo rigoroso e puntuale le prove offerte dal contribuente sulle singole operazioni bancarie e darne adeguata motivazione.
  • Non è corretto ritenere illegittime le indagini bancarie per il solo fatto che manchi la prova dello svolgimento di un'attività economica o professionale: la verifica bancaria può essere disposta anche nei confronti del contribuente persona fisica in generale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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