Cassazione Civile, Ordinanza n. 31386/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un atto stipulato tra un disponente e una destinataria del bene, formalmente qualificato come vitalizio oneroso con trasferimento immobiliare in cambio di assistenza materiale e morale. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto che l'accordo fosse solo apparente e che celasse in realtà una donazione, poi ridotta perché lesiva della quota di legittima spettante ad altre eredi succedute per rappresentazione al padre premorto. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1414 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva dichiarato la simulazione relativa nonostante avesse riconosciuto l'alea tipica del vitalizio, fondandosi su indizi privi di gravità, precisione e concordanza; ha inoltre affermato che l'eventuale impossibilità di eseguire le prestazioni assistenziali avrebbe potuto incidere solo sull'equilibrio del contratto e, al più, giustificarne la risoluzione, non la qualificazione come donazione. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c., contestando la valutazione delle prove testimoniali e presuntive: secondo la ricorrente, le condizioni di salute dei vitaliziati non facevano prevedere un decesso imminente, non vi era prova di una richiesta di assistenza rimasta inevasa, il rapporto familiare privilegiato era con la figlia residente all'estero e non con le nipoti, e l'inadempimento non poteva essere utilizzato per mutare la natura del negozio. La cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendo che la corte d'appello non avesse desunto la simulazione dall'inadempimento, ma avesse accertato in fatto la reale volontà delle parti valorizzando indizi convergenti: condizioni dei vitaliziati al momento dell'atto, impossibilità concreta di prestazioni continuative adeguate, residenza all'estero dell'obbligata, sporadicità dei soggiorni in Italia, non proporzione tra prestazioni promesse e valore del bene trasferito, rapporti familiari non benevoli e intento di escludere le altre eredi. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione perché le circostanze dedotte erano state comunque esaminate, e ha chiarito che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di censurare il mero apprezzamento delle prove raccolte, ma solo l'uso di prove non dedotte o l'inosservanza di specifiche regole legali di valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato la simulazione relativa del contratto di vitalizio oneroso, qualificandolo come donazione dissimulata e disponendo la riduzione per lesione di legittima. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione dell'art. 1414 c.c., sull'omesso esame di fatti decisivi e sulle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., osservando che la decisione impugnata era sorretta da un accertamento di fatto congruamente motivato e da presunzioni gravi, precise e concordanti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la simulazione relativa può essere accertata quando il giudice individui, sulla base di elementi indiziari concordanti, la reale volontà delle parti diversa da quella apparente del negozio formalmente stipulato
la violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti, non quando valuti diversamente il materiale probatorio acquisito
la violazione è configurabile solo se il giudice disattende il prudente apprezzamento quando richiesto o applica una regola legale di prova diversa da quella prevista, non per contestare il convincimento tratto dalle prove
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrati tali requisiti dagli indizi valorizzati
il vizio di omesso esame è escluso quando le circostanze dedotte risultino comunque considerate dal giudice di merito, ancorché ritenute insufficienti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nella simulazione relativa di un contratto di vitalizio assistenziale, il giudice può accertare la reale natura donativa del negozio attraverso presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- L'eventuale impossibilità o difficoltà di eseguire le prestazioni assistenziali non consente, di per sé, di riqualificare il negozio come donazione; ciò che conta è la ricostruzione della volontà effettiva delle parti al momento della stipula.
- La valutazione della prova testimoniale e documentale compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia ignorato specifiche regole legali di valutazione.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione e ritenuto non decisivo o non dimostrato.
- In tema di simulazione, la condotta successiva delle parti, il contesto familiare e la concreta possibilità di esecuzione delle prestazioni pattuite possono costituire elementi indiziari rilevanti per l'accertamento della volontà dissimulata.
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