Cassazione Civile, Ordinanza n. 11082/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva appreso da un estratto di ruolo l'esistenza di un debito di euro 200,00 derivante da cartella di pagamento e aveva proposto opposizione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del titolo presupposto e, comunque, che il credito fosse prescritto. Il giudice di pace aveva ritenuto regolare la notifica della cartella e dichiarato inammissibile la domanda; in appello il tribunale aveva confermato l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, osservando che l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo non era l'unico strumento per eliminare la pretesa, potendo il debitore chiedere lo sgravio in via amministrativa, e che non risultavano allegati atti esecutivi minacciati o iniziati. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione degli artt. 100, 112, 615, 617 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la resistenza dell'ente impositore alla domanda avrebbe reso concreto l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione; in memoria la ricorrente aggiungeva, in modo generico, che l'impugnazione sarebbe stata necessaria per evitare la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. ADER chiedeva inoltre dichiararsi la cessazione della materia del contendere per annullamento della cartella ai sensi dell'art. 4 d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di interesse ad agire. Ha ritenuto che, nel caso concreto, l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse priva di una concreta utilità giuridica perché non erano allegati né dimostrati atti esecutivi in corso o minacciati, né un pregiudizio specifico rientrante nei casi tassativi introdotti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. La deduzione tardiva e generica del possibile pregiudizio da perdita di benefici con la pubblica amministrazione è stata considerata insufficiente e non supportata da documentazione. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza della nuova disciplina e della sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della sussistenza dell'interesse ad agire, escluso nel caso concreto
invocato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato nel motivo di ricorso, ma non accolto
invocato nel motivo di ricorso, ma non accolto
invocato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato nel motivo di ricorso, senza effetto sul rigetto della censura
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto... oppure per la riscossione di somme... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
ha delimitato in senso tassativo i casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera interesse ad agire e ha reso non impugnabile, di regola, l'estratto di ruolo
ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973
richiamato da ADER a fondamento della dedotta cessazione della materia del contendere per annullamento della cartella
indicato dalle Sezioni Unite come mezzo per produrre documenti nuovi in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo quando sia finalizzata a recuperare tutela contro una cartella invalidamente notificata e il debitore dimostri uno specifico pregiudizio giuridicamente rilevante; non è invece utilizzabile per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione, in assenza di una concreta situazione di incertezza o di iniziative esecutive.
- L'interesse ad agire in materia di estratto di ruolo è una condizione dinamica del processo: può essere influenzato da norme sopravvenute fino alla decisione e, nei processi pendenti, lo specifico pregiudizio deve essere provato nei modi e nei tempi indicati dalla disciplina processuale applicabile.
- I casi in cui la cartella o il ruolo invalidamente notificati sono direttamente impugnabili, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sono tassativi e non estensibili per analogia.
- Una deduzione generica di possibili pregiudizi futuri o di astratte conseguenze sfavorevoli nei rapporti con la pubblica amministrazione non basta a fondare l'interesse ad agire: occorre allegare e dimostrare un pregiudizio concreto e attuale, anche mediante idonea documentazione.
- Quando manca un atto esecutivo in corso o minacciato e non vi è un concreto rischio di aggressione patrimoniale, l'azione di mero accertamento negativo del credito iscritta a ruolo difetta di interesse e deve essere dichiarata inammissibile.
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