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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di un fabbricato in comproprietà al 50% e dei relativi frutti civili e oneri. Un comproprietario aveva concesso in locazione l'immobile a una società, percependo per intero i canoni, e aveva inoltre gestito in via esclusiva l'immobile e l'uso della derivazione d'acqua funzionale a un impianto di piscicoltura. In primo grado era stata respinta la domanda di questo soggetto volta a ottenere il riconoscimento di un proprio credito per spese di manutenzione e per anticipazioni relative all'acqua, mentre era stata accolta la riconvenzionale dell'altro comproprietario per la quota dei canoni di locazione percepiti dall'attore, con condanna anche della società conduttrice per il periodo successivo alla chiamata in causa. In appello, la società conduttrice ha ottenuto la riforma della decisione nel senso della condanna del comproprietario che aveva percepito i canoni a corrispondere all'altro la quota spettante; è stato invece respinto l'appello incidentale relativo ai canoni della concessione d'acqua per gli anni 2004-2006. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e irriducibilmente contraddittoria, lamentando un contrasto tra il richiamo al giudicato formatosi su precedente sentenza tra le stesse parti e la condanna alla restituzione di canoni di locazione; 2) totale carenza di motivazione sul rigetto del motivo di appello incidentale relativo alla metà dei canoni d'acqua; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla domanda sui canoni della concessione idrica. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché sostanzialmente diretti a contestare il giudizio di fatto e la ricostruzione delle risultanze processuali operata dal giudice di merito, non ravvisando alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; ha inoltre respinto il terzo motivo, osservando che la censura sollecitava un nuovo apprezzamento delle prove e che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla mancanza di prova della proroga della concessione anche in favore dell'altro comproprietario e sull'irrilevanza della diversa sentenza richiamata, riferita ad annualità differenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché volti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e ha respinto il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di prova della proroga della concessione idrica in favore del resistente e sull'irrilevanza del diverso giudicato invocato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e dichiarato tenuto, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non quando si contesti la valutazione di merito compiuta dal giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza può essere dedotto solo nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c., non per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è circoscritto, dopo la riforma, al mancato scrutinio di un fatto decisivo; non consente una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • artt. 2028 e ss. c.c.

    La gestione di affari altrui non può essere ravvisata quando manca l'elemento della gestione nell'interesse altrui e l'operato del soggetto sia connotato da gestione esclusiva nel proprio interesse.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamata in relazione al deposito delle memorie in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è deducibile, sotto le forme del vizio di motivazione o della nullità della sentenza, una censura che miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria è configurabile solo quando la motivazione presenti un'anomalia tale da risolversi in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta la mera non condivisibilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti, la cui mancata considerazione abbia effettivamente inciso sulla decisione; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove.
  • Nei rapporti tra comproprietari, la pretesa alla ripartizione di canoni o utilità derivanti dal bene comune richiede la verifica concreta della titolarità o utilizzazione del bene o della concessione; in mancanza di prova della spettanza del diritto al resistente, la domanda può essere respinta.
  • La gestione di un bene comune non integra gestione di affari altrui se risulta svolta in via autonoma e nell'interesse esclusivo di uno solo dei partecipanti, difettando l'elemento oggettivo dell'interesse altrui.

Come è indicizzato

MaterieComproprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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