Cassazione Civile, Ordinanza n. 11045/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 17 maggio 2008 con cui, secondo la società attrice, i convenuti le avrebbero affidato la progettazione preliminare e definitiva di tre impianti fotovoltaici, oltre alle attività accessorie per ottenere le autorizzazioni amministrative. La società sosteneva di avere eseguito l’incarico e lamentava che i committenti non avessero fornito tempestivamente i mezzi economici necessari, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dei committenti e il risarcimento dei danni. I convenuti, invece, sostenevano che la convenzione non comprendesse un vero incarico di progettazione, ma solo un sondaggio preliminare sulle possibilità di investimento nel settore fotovoltaico in Sicilia, e proponevano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della società incaricata, accusata di avere fornito informazioni lacunose. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava integralmente. In cassazione la società deduceva violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 342 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado senza compiere un’autonoma interpretazione della convenzione, e che dall’art. 5 del contratto si evincesse la previsione della progettazione preliminare e definitiva senza necessità di ulteriori assensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici fosse inammissibile perché la ricorrente si era limitata a contrapporre una propria diversa lettura della convenzione, senza indicare specificamente quali regole interpretative fossero state violate, in quale punto la Corte di merito si fosse discostata dai criteri legali e con quali argomentazioni illogiche o insufficienti. Ha inoltre escluso la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, poiché la sentenza d’appello era in rapporto di doppia conforme rispetto a quella di primo grado, essendo fondata sul medesimo iter logico-argomentativo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ne esclude l’utilizzabilità nel caso concreto.
La violazione dei canoni ermeneutici può essere denunciata in cassazione solo indicando specificamente la regola interpretativa violata, il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato e gli eventuali vizi logici della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del contratto.
È solo menzionato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisi profili decisivi di accoglimento.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso.
art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
È richiamato per l’applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell’impugnante.
Massime di principio
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio decisorio il giudice di merito se ne sia discostato; non basta opporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare il controllo di legittimità in un nuovo giudizio sul merito dell’esegesi negoziale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorra la "doppia conforme", cioè quando appello e primo grado siano fondati sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali della causa.
- In presenza di doppia conforme, l’omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto per contestare nuovamente la ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata conferma integralmente la decisione di primo grado nella sostanza e nella ratio, la cassazione tende a considerare preclusa una rivalutazione del fatto sotto la veste del vizio motivazionale.
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