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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11041/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

Una società in amministrazione straordinaria aveva promosso azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e società di revisione, deducendo che la gestione e il controllo societario, a partire dall'esercizio 2002, avessero contribuito all'aggravamento del dissesto e alla perdita integrale del capitale sociale già emersa al 31 dicembre 2001. Il giudice di primo grado aveva condannato uno degli amministratori al risarcimento di euro 1.000.000,00; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, ritenendo irrilevante la correzione dell'arco temporale della carica, e valorizzando la mancata diligenza nel rilevare la perdita del capitale, la continuità gestionale e l'assenza di deleghe gestorie. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 99, 112, 115 e 163 c.p.c. e degli artt. 2485 e 2486 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato una responsabilità per la mera prosecuzione dell'attività dopo la causa di scioglimento senza che l'attrice avesse allegato e provato specifici comportamenti commissivi od omissivi contrari all'obbligo di gestione conservativa e senza individuare un danno causalmente collegato all'omessa segnalazione dell'accertamento della causa di scioglimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1223, 1226, 2392, 2486 e 2697 c.c. per l'accertamento e la liquidazione equitativa del danno in assenza di adeguato nesso causale e dei presupposti per la valutazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la responsabilità ex art. 2486 c.c. non possa essere affermata sulla base della sola prosecuzione dell'attività dopo la causa di scioglimento o della mera omessa segnalazione dell'obbligo di iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento nel registro delle imprese, occorrendo invece l'allegazione e la prova di atti di gestione non meramente conservativi e del pregiudizio al patrimonio sociale causalmente derivatone. Ha precisato che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'azione grava sull'attore, mentre spetta agli amministratori dimostrare che gli atti compiuti dopo lo scioglimento non comportavano un nuovo rischio d'impresa e erano funzionali alla liquidazione o necessari. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il giudice di rinvio dovrà anzitutto verificare se esista un titolo di responsabilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del petitum e dell'allegazione, ma non è oggetto di specifica autonoma ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza sviluppo autonomo nella decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione fondata su fatti non adeguatamente allegati o provati

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla struttura della domanda introduttiva

  • art. 2484 c.c.

    gli amministratori devono accertare senza indugio la causa di scioglimento e procedere all'iscrizione della dichiarazione nel registro delle imprese

  • art. 2485 c.c.

    in caso di ritardo o omissione dell'accertamento e dell'iscrizione della causa di scioglimento, gli amministratori rispondono dei danni derivati

  • art. 2486 c.c.

    dopo il verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori possono compiere solo atti per la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale

  • art. 2486 c.c.

    la responsabilità per atti di gestione non conservativi richiede che l'attore alleghi e provi il pregiudizio al patrimonio sociale causato da tali atti

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ritenuta in concreto assorbita

  • art. 2392 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'amministratore anche in assenza di deleghe gestorie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti successivi alla causa di scioglimento, l'attore deve allegare e provare la ricorrenza della causa di scioglimento e il compimento di atti gestori non meramente conservativi; non basta dedurre la sola prosecuzione dell'attività sociale.
  • L'omessa o tardiva iscrizione nel registro delle imprese dell'accertamento della causa di scioglimento può generare responsabilità solo se sia allegato e provato uno specifico danno causalmente derivato da tale omissione; la mera omissione, di per sé, non integra automaticamente il pregiudizio risarcibile.
  • Una volta provati gli atti di gestione successivi allo scioglimento, spetta agli amministratori dimostrare che tali atti non hanno introdotto un nuovo rischio d'impresa e che erano giustificati da finalità liquidatorie o da necessità conservativa.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque l'accertamento del titolo di responsabilità e del nesso causale tra condotta e pregiudizio; se manca tale accertamento, il motivo sulla quantificazione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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