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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11073/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un imprenditore agricolo aveva affidato a un architetto l'incarico di verificare la possibilità tecnica e amministrativa di edificare su una porzione di terreno di sua proprietà, con eventuale magazzino agricolo, locale commerciale e unità abitativa. Secondo il committente, il professionista lo avrebbe rassicurato sulla realizzabilità dell'intervento, avrebbe ricevuto un acconto di 7.344 euro e poi avrebbe redatto un elaborato riguardante una particella diversa da quella indicata nell'incarico, classificata a vigneto. Scoperto che sulle particelle oggetto dell'incarico non sarebbe stato realizzabile alcun immobile perché aree boschive inedificabili, il committente revocava l'incarico e chiedeva la restituzione dell'acconto per asserita inutilità della prestazione. Il professionista contestava la ricostruzione, sostenendo di aver sempre chiarito che l'intervento poteva riguardare soltanto la particella edificabile a vigneto, di aver svolto un progetto di massima coerente con l'incarico e di aver diritto a trattenere l'acconto come compenso congruo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per errata valutazione di documenti e testimonianze sull'oggetto dell'incarico; 2) errata valutazione della CTU circa la natura dell'elaborato professionale, che non sarebbe stato un vero progetto né utilizzabile; 3) errata applicazione della disciplina urbanistica provinciale, poiché l'opera non sarebbe stata compatibile con le previsioni urbanistiche; 4) violazione degli artt. 2225 e 2233 c.c. e del D.M. n. 140/2012 per avere ritenuto congruo l'acconto nonostante l'assenza di pattuizione del compenso e la modestia dell'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi perché, sotto la formale denuncia di violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, essi miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la valutazione di documenti, testimonianze e CTU spetta al giudice di merito, salvo violazioni specifiche dei limiti legali del potere valutativo o un'omissione motivazionale che raggiunga la soglia del "minimo costituzionale". Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il fatto storico omesso né aveva adeguatamente confrontato le norme urbanistiche invocate con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al compenso professionale, ha confermato che, in mancanza di accordo e di tariffe applicabili, il giudice può determinarlo ex art. 2233 c.c. anche sulla base della CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione della norma non può tradursi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è denunciabile solo l'utilizzo di prove non dedotte o di prove legali fuori dai limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è violata solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che tale valore non hanno, o viceversa disattende prove legali; non se valuta liberamente e diversamente il materiale istruttorio.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Nel ricorso non è stata sviluppata una censura autonoma e specifica, sicché il richiamo è rimasto privo di effettivo contenuto decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più ammissibili doglianze di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, violato solo da motivazione mancante, apparente, incomprensibile o con contrasto irriducibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, nonché il contenuto rilevante degli stessi.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti è funzionale al controllo di ammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una corretta liquidazione del compenso dell'opera professionale; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 2233 c.c.

    In mancanza di accordo sul compenso e di tariffe professionali applicabili, spetta al giudice determinare il compenso del professionista, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 34 L.P. 4 marzo 2008 n. 1

    La censura non è stata svolta con il necessario raffronto tra il contenuto precettivo della norma e la motivazione della sentenza, risultando inammissibile.

  • Delibera della Giunta provinciale n. 395 del 26 febbraio 2010

    Richiamata quale parametro urbanistico, ma la violazione non è stata specificamente dimostrata rispetto alla decisione impugnata.

  • artt. 37 e 38 L.P. 27 maggio 2008 n. 5

    Invocati per contestare la compatibilità urbanistica del progetto, ma senza dimostrare il contrasto tra norma e decisione.

  • art. 19, comma 1, lettera a), L. n. 143 del 1949

    Il progetto redatto era qualificato come progetto sommario o di massima, contenente linee essenziali e direttive generali dell'opera.

  • art. 38 D.M. 20 luglio 2012 n. 140

    Richiamato dal ricorrente per la liquidazione del compenso; la censura è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In ragione del rigetto del ricorso, è stata disposta l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte, abbia attribuito valore di prova legale a elementi non legali o abbia disatteso prove legali; non è invece uno strumento per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; restano fuori le censure di insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
  • Il ricorrente che denuncia omesso esame di un fatto decisivo deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso nel processo e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione delle prove, incluse testimonianze, documenti e consulenza tecnica d'ufficio, appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • In materia di prestazioni d'opera intellettuale, se il compenso non è stato pattuito e non risultano tariffe applicabili, il giudice può determinarlo secondo i criteri legali, anche sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica.
  • La censura di violazione di norme urbanistiche o tecniche è inammissibile se non si confronta in modo puntuale il contenuto delle norme invocate con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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