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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge Pinto in relazione alla durata di una procedura fallimentare. La ricorrente ha dedotto di essere figlia e unica erede della creditrice originaria ammessa al passivo di un fallimento, e ha sostenuto di aver partecipato alla procedura quantomeno dal primo riparto, ricevendo i pagamenti in luogo della de cuius, sicché la durata del procedimento avrebbe inciso anche sulla sua sfera giuridica e morale. La Corte d'appello aveva invece rigettato l'opposizione contro il decreto di diniego dell'indennizzo, ritenendo che la richiedente avesse domandato la riparazione solo iure proprio e non risultasse formalmente intervenuta nella procedura fallimentare. Con il ricorso per cassazione la parte ha denunciato, in primo luogo, nullità del provvedimento per motivazione contraddittoria e apparente, sostenendo che gli atti della procedura dimostravano il riconoscimento della sua qualità di parte quale unica erede. Con il secondo motivo ha dedotto la falsa applicazione della disciplina sull'equa riparazione e delle norme fallimentari, assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto valorizzare la sua concreta manifestazione di interesse e partecipazione alla procedura, senza richiedere formalità specifiche in un contesto connotato da libertà di forme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta in diritto la decisione impugnata, pur correggendone la motivazione, affermando che per l'erede del creditore ammesso al passivo fallimentare il diritto all'indennizzo iure proprio per irragionevole durata decorre solo dal momento in cui sia provata la sua effettiva partecipazione alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti idonei a dimostrare un interesse giuridicamente rilevante alla sua ragionevole definizione. Lo scambio di corrispondenza con il curatore e la riscossione dei riparti sono stati ritenuti insufficienti a provare l'assunzione della qualità di parte del giudizio presupposto, valendo piuttosto a dimostrare la sola qualità di erede. Ne è seguita la conferma del diniego dell'indennizzo e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma processuale posta a base della domanda di equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato dalla ricorrente quale parametro per la domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma che disciplina l'opposizione al decreto di rigetto sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    invocato quale parametro del termine ragionevole del processo.

  • art. 1-bis, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto all'equa riparazione per danno patrimoniale o non patrimoniale da durata irragionevole.

  • art. 110 c.p.c.

    la Corte precisa che la continuità processuale del successore non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo iure proprio.

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto come parametro di nullità per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    dedotto come parametro di sufficienza e chiarezza della motivazione.

  • art. 2755 c.c.

    richiamato nella descrizione del credito ammesso al passivo.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    richiamato nella descrizione del credito ammesso al passivo.

  • art. 94 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla partecipazione alla procedura fallimentare.

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla partecipazione alla procedura fallimentare.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'erede del soggetto originariamente parte del giudizio non matura automaticamente il diritto all'indennizzo iure proprio per l'intera durata del procedimento, ma deve provare di avere effettivamente partecipato al processo presupposto o alla procedura di cui si lamenta la durata.
  • La sola qualità di erede del creditore ammesso al passivo fallimentare non basta a fondare il diritto all'indennizzo iure proprio: occorre la prova di atti, istanze, richieste o altri elementi che mostrino l'assunzione della posizione di parte o comunque un interesse giuridicamente rilevante alla definizione tempestiva della procedura.
  • Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione, la durata del processo va correlata alla concreta incidenza del ritardo sulla sfera del richiedente; pertanto la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle frazioni temporali in cui il soggetto sia realmente titolare dell'interesse processuale protetto.
  • La libertà di forme della procedura fallimentare non esonera dalla prova della partecipazione del successore al procedimento presupposto, quando si faccia valere un pregiudizio da durata irragionevole in proprio nome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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