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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12133/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA per il 2016. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’IVA detratta su fatture emesse da società ritenute mere cartiere, interposte fittiziamente tra la contribuente e il fornitore effettivo di carburanti, in un’operazione qualificata come soggettivamente inesistente e inserita in una frode IVA di tipo carosello. I motivi di ricorso erano quattro: (1) nullità dell’avviso per difetto di motivazione, per mancata allegazione delle quotazioni Platts e degli atti richiamati; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto pacifico l’omesso versamento dell’IVA da parte delle società fornitrici fittizie e per avere applicato il principio di non contestazione; (3) violazione delle norme in tema di accertamento e detrazione IVA, nonché delle presunzioni, per asserita mancanza di prova della frode carosello e dell’onere probatorio a carico del contribuente; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancato confronto con le censure sull’uso delle quotazioni Platts, sulla distinzione tra rete ed extra-rete e sulla dedotta irragionevolezza del mancato acquisto diretto dal fornitore a monte. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per depositare una successiva sentenza penale assolutoria e, subordinatamente, per tentare una conciliazione, ma entrambe le istanze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato per relationem, anche senza allegazione delle quotazioni Platts, perché i dati richiamati erano agevolmente conoscibili nel settore e il contribuente non aveva provato che ulteriori elementi fossero necessari alla motivazione; la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, avendo il giudice di merito esposto una ratio decidendi intelligibile e coerente; la prova presuntiva della fittizietà delle società interposte e della consapevolezza della frode da parte della contribuente era stata ritenuta correttamente raggiunta dall’Ufficio sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti; la contribuente non aveva dimostrato di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore del settore; il principio di non contestazione non era stato violato, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio. La Corte ha altresì condannato la ricorrente alle spese e, ravvisando manifesta infondatezza del ricorso, ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di motivazione dell’avviso, ma la Corte ha escluso la nullità dell’atto per difetto di motivazione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato è conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente, oppure se il contenuto essenziale è riprodotto nell’atto che rinvia.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    La motivazione dell’atto amministrativo può essere resa per relationem, purché integri adeguatamente le ragioni della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le conclusioni ricostruttive tratte dal giudice dai documenti; non vi è violazione se la censura mira soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati nel motivo volto a contestare la ricostruzione presuntiva della frode e della ripresa fiscale.

  • artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA può essere negata quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode; solo dopo si sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La prova presuntiva può fondare l’accertamento tributario se gli indizi sono valutati globalmente e risultano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse omesso di pronunciarsi sui motivi, ritenendo implicita la disattenzione delle allegazioni non espressamente esaminate.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso di specie la sentenza era sufficientemente argomentata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può essere depositata anche nel giudizio di cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza; il termine è funzionale al contraddittorio e alla conoscenza preventiva degli atti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in tema di deposito documenti in cassazione; i termini del giudizio di legittimità sono funzionali al contraddittorio e hanno natura perentoria.

  • art. 378 c.p.c.

    Le memorie illustrative possono essere depositate non oltre dieci giorni prima dell’udienza; l’istanza di differimento per conciliazione, se unilaterale, è inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta legittima la condanna per lite temeraria e l’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nella ricostruzione dei passaggi commerciali iniziali in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d’intento.

  • art. 20 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato per affermare che gli effetti del giudicato penale possono essere fatti valere in momenti successivi, anche in sede riscossiva.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi e specifici sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile.
  • La detrazione IVA va negata anche se l’operazione è stata formalmente eseguita, la fattura è stata pagata e i beni sono stati effettivamente consegnati e rivenduti, poiché tali circostanze sono compatibili con la frode e non bastano a escludere la partecipazione, quantomeno colposa, all’evasione.
  • L’avviso di accertamento è validamente motivato per relationem se richiama atti già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente, oppure se riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati; la mancata allegazione di documenti non determina nullità quando la motivazione resti intelligibile e difendibile.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non sulle valutazioni inferenziali tratte dal giudice da documenti e risultanze istruttorie; una doglianza che miri in realtà a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile o infondata in cassazione.
  • In tema di presunzioni, la gravità, precisione e concordanza vanno valutate globalmente e non atomisticamente; la prova presuntiva può essere sufficiente nel processo tributario se gli indizi, considerati nel loro complesso, sorreggono logicamente la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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