Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla chiusura di un chiosco di vendita ambulante di generi alimentari disposta dal Comune dopo un accertamento della Polizia Municipale circa l’asserita mancanza di licenza di commercio. Il provvedimento amministrativo di chiusura era stato poi annullato dal TAR. L’esercente ha quindi chiesto al giudice ordinario il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima chiusura dell’attività. In appello, dopo un primo passaggio in Cassazione con rinvio, il Comune ha sostenuto che il risarcimento dovesse essere limitato ai mancati incassi di un solo semestre, perché la licenza aveva durata semestrale e non era stato chiesto il rinnovo; inoltre la Corte d’appello ha escluso la risarcibilità dei costi di avvio dell’attività. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 394 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la limitazione al solo semestre contrasterebbe con i principi enunciati dalla precedente cassazione e che la domanda di rinnovo era stata presentata; dall’altro, ha censurato il diniego del risarcimento delle spese di avviamento dell’attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa violazione del giudizio di rinvio, osservando che il passaggio richiamato della precedente decisione era un obiter dictum e non un principio di diritto vincolante; ha inoltre rilevato che la Corte d’appello aveva effettivamente considerato la domanda di rinnovo, giudicandola tardiva perché nulla impediva di presentarla tempestivamente, sicché mancava sia la violazione denunciata sia l’omesso esame di un fatto decisivo. Quanto al secondo motivo, ha confermato l’esclusione dei costi di avvio dall’area del danno risarcibile, perché il risarcimento deve rispettare il principio di indifferenza e non può porre il danneggiato in una situazione patrimoniale migliore di quella che avrebbe avuto senza l’illecito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di rinvio il giudice e le parti sono vincolati dal decisum di cassazione, ma non da affermazioni meramente incidentali o obiter dicta; la censura di violazione del giudizio di rinvio richiede un effettivo contrasto con il principio di diritto vincolante.
il risarcimento può essere ridotto o escluso quando il danno sarebbe stato evitabile con l’ordinaria diligenza del danneggiato; qui il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo è stato considerato imputabile alla parte danneggiata.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato solo ai principi di diritto effettivamente enunciati dalla Cassazione; le affermazioni incidentali o di contorno non sono idonee a fondare una censura ex art. 394 c.p.c.
- La lesione di un interesse oppositivo può fondare il risarcimento del danno quando l’attività amministrativa illegittima abbia inciso su una situazione di vantaggio del privato; tuttavia il danno va comunque determinato tenendo conto delle circostanze concrete e dei limiti causali e concausali rilevanti.
- L’eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. può limitare il risarcimento quando il danneggiato, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per evitare o contenere il pregiudizio.
- Nel risarcimento del danno patrimoniale opera il principio di indifferenza: il danneggiato non deve risultare né avvantaggiato né penalizzato rispetto alla situazione che avrebbe avuto in assenza dell’illecito.
- Le spese di avviamento di un’attività non sono automaticamente risarcibili per il solo fatto dell’illegittima cessazione dell’attività, se il loro ristoro, sommato al lucro cessante, determinerebbe un indebito arricchimento rispetto allo scenario ipotetico lecito.
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