Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate, ritenuto illegittimo per il mancato invio del modello CVS. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione; tuttavia la C.T.R. della Calabria aveva dichiarato d’ufficio inammissibile l’appello perché, a suo dire, non era stata depositata la ricevuta di spedizione della raccomandata con cui l’appello era stato notificato, non essendo sufficiente l’avviso di ricevimento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, e dell’art. 22 del d.lgs. 546/1992, nonché vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che dalla documentazione prodotta emergevano sia la distinta di spedizione con timbro postale dell’11.3.2014, sia la data di spedizione stampigliata sull’avviso di ricevimento, sia la consegna del plico il 12.3.2014, quando il termine di impugnazione non era ancora decorso. La ricorrente ha inoltre richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13452/2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, non è motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello notificato direttamente a mezzo posta il fatto che, al momento della costituzione, venga depositato l’avviso di ricevimento anziché la ricevuta di spedizione, purché l’avviso rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza di tale asseverazione, la prova della tempestività può comunque desumersi se la ricezione del plico è certificata come avvenuta entro il termine di decadenza. Nel caso concreto, la distinta di spedizione era stata prodotta con timbro postale dell’11.3.2014, la data di spedizione risultava anche stampigliata sull’avviso di ricevimento e la consegna era avvenuta il 12.3.2014, quando il termine non era scaduto. Perciò la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata giudicata erronea. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l’esame nel merito del gravame dell’Agenzia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
La sua violazione è stata denunciata perché la C.T.R. ha erroneamente preteso, a pena di inammissibilità, il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata, nonostante la documentazione prodotta consentisse di verificare la tempestività della notifica dell’appello.
art. 22 d.lgs. 546/1992
Richiamato in combinato disposto con l’art. 53, comma 2, quale norma processuale sulla costituzione in giudizio e sul deposito degli atti notificati nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come vizio processuale per erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione notificata a mezzo posta se l’avviso di ricevimento consente di verificare, con asseverazione postale idonea, la data di spedizione.
- L’avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; la mera indicazione manuale o dattilografica non è di per sé sufficiente.
- La tempestività della notificazione dell’appello va valutata in concreto sulla base degli elementi documentali disponibili; ove risulti che il plico è stato ricevuto dal destinatario entro il termine di impugnazione, non può essere dichiarata l’inammissibilità per un mero formalismo documentale.
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