Cassazione Civile, Ordinanza n. 11878/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento recuperando a tassazione maggiori imponibili per gli anni 2006 e 2007, ritenendo incongrui i corrispettivi dichiarati in relazione a sei compravendite immobiliari. La società e la persona fisica coobbligata impugnavano gli atti davanti alla CTP, che respingeva il ricorso, e poi davanti alla CTR, che confermava la legittimità degli accertamenti. In Cassazione proponevano sette motivi: 1) deducevano la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA, sostenendo che fosse sufficiente la non pretestuosità delle osservazioni che avrebbero potuto formulare prima dell'atto; 2) lamentavano il difetto di motivazione degli avvisi per mancata specificazione degli atti FIBEN richiamati; 3) contestavano la valutazione probatoria dei contratti preliminari prodotti in copia dall'Ufficio, sostenendo che la disconformità rispetto agli originali disconosciuti e la successiva produzione di diversi originali impedissero di valorizzarli; 4) denunciavano la violazione del divieto di presunzioni di secondo grado, ritenendo che la prova dei maggiori corrispettivi fosse stata costruita su una doppia inferenza presuntiva; 5) deducevano omessa pronuncia/ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973; 6) in via subordinata lamentavano omessa pronuncia e violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per il mancato esame di una perizia di parte; 7) denunciavano omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che alcuni documenti prodotti non erano stati valutati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando i principi sulle condizioni del contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria e osservando che i ricorrenti non avevano allegato in modo concreto quali elementi non pretestuosi avrebbero potuto far valere in sede preprovvedimentale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro gli atti impugnati e non contro la sentenza. Ha respinto il terzo motivo affermando che il disconoscimento della conformità di una copia all'originale non impedisce al giudice di apprezzarne l'efficacia rappresentativa e di valutare anche la produzione di documenti asseritamente originali, specie in presenza di anomalie e di ulteriori riscontri istruttori. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la motivazione della CTR e comunque ha ribadito che nel sistema non esiste un divieto assoluto di doppia presunzione, purché la catena inferenziale sia lineare, precisa, grave e concordante. Ha dichiarato inammissibili il quinto motivo per intrinseca confusione e incompatibilità tra omessa pronuncia e ultrapetizione e il settimo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha ritenuto infondato il sesto motivo osservando che il rigetto dell'appello comportava implicitamente il rigetto delle questioni non espressamente trattate. Le spese sono state poste a carico solidale delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge; la Corte ne richiede un corretto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
Norma richiamata per censurare il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non rivolta alla sentenza ma agli atti impugnati.
art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972
Norma richiamata in tema di motivazione degli atti IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specifica critica alla decisione di merito.
art. 2719 c.c.
La disconformità della copia fotostatica dall'originale deve essere specificamente contestata, ma il relativo disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 215 c.p.c. e non vincola il giudice, che può comunque valutarne l'efficacia rappresentativa.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto assoluto di doppia presunzione, purché la concatenazione inferenziale sia lineare e attendibile.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere coerente e specifica; non può essere formulata in modo intrinsecamente contraddittorio o confuso.
art. 57 d.lgs. 546/1992
È richiamato per sostenere l'introduzione di questioni nuove in appello nel processo tributario, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per implicito rigetto e per difetto di specificità.
art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. 600/1973
Norma richiamata in relazione al metodo di accertamento; la censura non è stata accolta poiché la ricostruzione probatoria della CTR si fondava su plurimi elementi convergenti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Parametra i vizi processuali denunciati (omessa pronuncia, ultrapetizione); la Corte ha escluso tali vizi per difetto di specificità e per implicito rigetto delle questioni non trattate.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame è inammissibile nel caso di doppia conforme, salvo i limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., secondo il regime applicabile ratione temporis.
art. 115 c.p.c.
Il principio del libero convincimento riserva al giudice di merito la valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
art. 116 c.p.c.
La scelta di valorizzare alcuni elementi probatori rispetto ad altri rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo errori di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: per i tributi armonizzati occorre anche che il contribuente indichi concretamente gli elementi che avrebbe potuto utilmente far valere e che la sua opposizione non sia meramente pretestuosa.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare la sentenza impugnata e non limitarsi a contestare direttamente l'atto amministrativo; la mancata confrontabilità con la ratio decidendi rende la censura inammissibile.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di merito di apprezzarne il valore probatorio, né preclude la valutazione complessiva del materiale documentale e presuntivo acquisito.
- La prova presuntiva può fondarsi su una catena di inferenze anche articolata su più passaggi, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza; non opera un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda o dell'appello comporta logicamente il rigetto delle questioni non trattate espressamente.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame dei fatti decisivi è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.; inoltre la rivalutazione del materiale probatorio è estranea al giudizio di legittimità.
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