Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2004. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto. L’Agenzia delle Entrate propose appello senza notificare l’atto anche al concessionario della riscossione, che aveva partecipato al giudizio di primo grado. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva già dichiarato la nullità della sentenza d’appello e rinviato la causa, rilevando la necessità della partecipazione del concessionario quale litisconsorte necessario processuale nel giudizio di appello. Nel giudizio di rinvio la CTR ha dichiarato l’estinzione del processo perché il ricorrente aveva riassunto solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non anche del concessionario, e l’ordine di integrazione del contraddittorio non era stato eseguito. Con il primo motivo il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 45 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello e non l’estinzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancata indicazione, nell’appello originario, del litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel processo tributario l’omessa o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio entro il termine di legge comporta l’estinzione dell’intero processo, rilevabile d’ufficio, ai sensi degli artt. 45 e 63 d.lgs. 546/1992. Ha quindi affermato che l’estinzione travolge l’intero procedimento e rende definitiva l’originaria pretesa tributaria, con conseguente irrilevanza del mancato assolvimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio da parte dell’Agenzia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato e non sono state liquidate spese. È stato altresì disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
Nel processo tributario la mancata riassunzione o l’omesso adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’estinzione del processo, rilevabile anche d’ufficio.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’inammissibilità dell’appello per mancata evocazione del litisconsorte necessario; la censura è però assorbita dopo la conferma dell’estinzione del giudizio di rinvio.
La riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza... Se la riassunzione non avviene entro il termine ... l'intero processo si estingue.
La riassunzione nel giudizio di rinvio va proposta nei confronti di tutte le parti; il mancato rispetto del termine o l’omissione comportano l’estinzione dell’intero processo.
La Corte precisa che non è applicabile al giudizio di rinvio tributario, poiché l’estinzione del processo di rinvio non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado secondo tale disposizione.
Richiamato per affermare, in via sistematica, che la pronuncia di estinzione del giudizio fa venir meno l’intero processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È la base del contributo unificato richiamata nel dispositivo per il raddoppio in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la Cassazione rinvia la causa, la riassunzione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti del giudizio; l’omissione nei confronti di una parte necessaria o il mancato rispetto del termine perentorio determinano l’estinzione dell’intero processo.
- L’estinzione del giudizio di rinvio tributario è rilevabile d’ufficio e comporta il venir meno di tutte le precedenti pronunce rese nel processo, con definitività dell’atto impugnato.
- Nel giudizio tributario di rinvio non opera il meccanismo dell’art. 338 c.p.c. proprio del processo civile ordinario, poiché l’estinzione del processo non consolida la decisione di primo grado ma travolge l’intero procedimento.
- Quando il giudice del rinvio assegna l’ordine di integrazione del contraddittorio, l’onere di evitare l’estinzione grava sulla parte interessata alla prosecuzione del giudizio, che deve attivarsi diligentemente per assicurare la presenza di tutte le parti necessarie.
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