Cassazione Civile, Ordinanza n. 11873/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il suo ricorso per revocazione avverso una precedente sentenza della stessa CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, affermando di aver appreso che non esistevano più pretese attuali nei suoi confronti, poiché il titolo di una cartella era stato sgravato e l’altro era venuto meno per estromissione anagrafica. Tuttavia, l’atto di rinuncia non era sottoscritto personalmente dalla parte e la procura speciale non conferiva il potere di rinunciare al ricorso. La ricorrente sosteneva dunque, in sostanza, l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia non poteva produrre l’estinzione del giudizio, perché mancavano i requisiti dell’art. 390, comma 2, c.p.c.: non vi era sottoscrizione personale della parte e la procura non conteneva la specifica facoltà di rinunciare al ricorso. Ha però accertato, sulla base di quanto emerso anche dal controricorso dell’Agenzia, che era sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la sanzione non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione personale della parte oppure un potere specifico conferito al difensore; in mancanza, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di conferma integrale della decisione impugnata o di inammissibilità "ordinaria" del ricorso, non quando l’inammissibilità sia sopravvenuta per difetto di interesse.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo sanzionatorio del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace ai fini dell’estinzione solo se proviene personalmente dalla parte oppure se il difensore è munito di procura speciale che gli attribuisca espressamente il potere di rinunciare.
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravviene la cessazione dell’interesse a coltivare l’impugnazione, la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non è possibile pronunciare l’estinzione per rinuncia.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto nei casi di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, perché il meccanismo sanzionatorio presuppone una definizione del ricorso assimilabile alla soccombenza processuale ordinaria.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è sufficiente che l’assenza di utilità concreta della decisione emerga dagli atti del giudizio, anche dal controricorso della parte resistente.
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