Cassazione Civile, Sentenza n. 40914/2021 del 21/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e di 41 cartelle di pagamento. Il ricorrente contestava fra l'altro: la nullità o l'invalidità della notificazione delle cartelle (mancata spedizione della raccomandata e/o deposito presso la casa comunale), l'errata individuazione del domicilio fiscale (trasferimento non valido senza formale istanza), l'omessa produzione degli originali delle cartelle (si era prodotto solo estratto di ruolo), e motivi aggiunti depositati in primo grado senza regolare notifica a Equitalia (violazione della procedura prevista dall'art.24 d.lgs.546/1992). Procedimentalmente la CTP aveva dichiarato difetto di giurisdizione sull'opposizione al pignoramento e rigettato il ricorso sulle cartelle; la CTR ha dichiarato inammissibile per novità il secondo ricorso/ricorso per motivi aggiunti (per mancata notifica e mancato rispetto dell'art.24) e ha ritenuto legittima la notificazione alle residenza anagrafica non essendovi stata valida variazione del domicilio fiscale ai sensi dell'art.59 d.P.R. n.600/1973.
La decisione
La Corte suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità del secondo ricorso (motivi aggiunti) per carenza di notifica e per novità in base all'art.24 d.lgs. n.546/1992 e all'art.57 dello stesso decreto. Ha ritenuto infondati i rilievi relativi al trasferimento del domicilio fiscale, richiedendo la formale istanza prevista dall'art.59 d.P.R. n.600/1973; ha ritenuto corretta la notificazione effettuata da Equitalia alla residenza anagrafica. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, i motivi che contestavano solo la motivazione di questioni già dichiarate inammissibili dalla CTR (motivazione 'ad abundantiam'). Ha confermato che la produzione dell'estratto di ruolo poteva ritenersi sufficiente alla prova della pretesa e della notificazione ai fini decisionali. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Art.24 (ricorso per motivi aggiunti) richiede notifica e deposito secondo le forme; mancato rispetto rende l'atto inammissibile. Art.57 disciplina la novità dei motivi e l'inammissibilità di nuovi motivi non tempestivamente proposti. Art.32 menzionato come riferimento procedurale.
art.360 primo comma numeri 3 e 5; art.115
Art.360 n.3 e n.5 usati per censurare violazioni di legge e motivazione; la Corte ha limitato l'operatività di tali mezzi quando la doglianza attiene a motivazione di diritto o a fatti già dichiarati inammissibili. Art.115 (mezzi di prova) ritenuto applicabile anche nel processo tributario.
Art.59: la dissociazione residenza anagrafica/domicilio fiscale richiede formale istanza motivata del contribuente e atto di consenso dell'amministrazione; senza ciò la residenza anagrafica resta luogo di notifica. Art.60 richiamato nel quadro delle norme sulle notifiche.
Art.25/26 disciplinano la cartella di pagamento e la necessità della notificazione: la Corte ha ritenuto che, nei fatti esaminati, la notificazione fosse valida se effettuata correttamente alla residenza anagrafica, salvo variazione formale del domicilio fiscale.
Art.140 c.p.c. è stato evocato dal ricorrente per eccepire violazioni formali delle notifiche; la Corte ha ritenuto che tali eccezioni introdotte tardivamente siano nuove e inammissibili se non regolarmente notificate.
Richiamata in relazione ai diritti e garanzie del contribuente (statuto dei diritti del contribuente) e ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento, ma la Corte ha distinto i casi di semplice indicazione di domicilio da quelli che richiedono formale istanza.
Richiamata in rapporto agli obblighi di comunicazione e trasparenza dell'Amministrazione; utilizzata come riferimento normativo nelle contestazioni sul trasferimento del domicilio fiscale.
Norma richiamata per gli effetti amministrativi relativi al versamento delle somme in caso di soccombenza del contribuente; la sentenza dà atto dei presupposti per l'applicazione.
Sentenza Corte Costituzionale
Citata per i suoi effetti parziali di incostituzionalità relativi a norme sulle notifiche/cartelle; la Corte però ha applicato la normativa vigente interpretandola in base ai requisiti formali richiesti per cambiare domicilio fiscale.
Massime di principio
- I motivi aggiunti/domiciliati ex art.24 d.lgs. 546/1992 richiedono regolare notifica anche a terzi costituiti; il mero deposito senza notifica rende l'atto inammissibile.
- I motivi nuovi introdotti in appello o tramite ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili ex art.57 d.lgs. 546/1992 se non tempestivamente e regolarmente proposti; le questioni dichiarate inammissibili non possono poi essere efficacemente impugnate come vizio di motivazione (problema di interesse).
- La variazione del domicilio fiscale rispetto alla residenza anagrafica richiede la formale istanza e l'atto di presa d'atto/consenso dell'Amministrazione (art.59 d.P.R. 600/1973); senza tale formalità la notificazione alla residenza anagrafica è legittima.
- La mancata produzione degli originali delle cartelle può essere superata, a determinate condizioni, dalla produzione dell'estratto di ruolo se ciò consente di provare l'esistenza e il contenuto della pretesa; tuttavia la forza probatoria dipende dal contesto e dalla documentazione disponibile.
- Se il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo, ogni motivazione che esamina il merito è considerata 'ad abundantiam' e chi impugna dopo non ha interesse a censurare solo quella motivazione.
- Per evitare inammissibilità e perdere il diritto di discutere certe eccezioni, è essenziale rispettare le formalità di notifica e deposito previste dalla normativa tributaria e procedurale e documentare tempestivamente qualsiasi variazione di domicilio.
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