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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40992/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge debitore)

La controversia

Dopo la separazione, un coniuge ha intimato all’altro, con precetto, il pagamento della quota a suo carico delle spese sostenute integralmente per iscrivere le figlie alla scuola materna privata. Il destinatario ha proposto opposizione all’esecuzione, sostenendo che il verbale di separazione non fosse titolo esecutivo e che le spese non fossero state previamente concordate, come previsto dal verbale. Il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione, ritenendo che il verbale, insieme alle fatture, fosse titolo idoneo. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2366/2017 depositata il 24 ottobre 2017, ha invece escluso l’efficacia esecutiva del verbale per l’indeterminatezza della somma dovuta e ha rilevato che le spese scolastiche, qualificate dal titolo come straordinarie, richiedevano il previo accordo, del quale non era stata fornita prova. La ricorrente ha proposto due motivi, connessi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 148 e 155 c.c. e 474 c.p.c., contestando che l’indeterminatezza dell’importo impedisse di considerare esecutivo il verbale e richiamando l’orientamento che riconosce efficacia esecutiva alle statuizioni sulle spese scolastiche ordinarie quando gli esborsi e la loro entità siano documentati; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 155 c.c., sostenendo che le spese scolastiche fossero ordinarie e non richiedessero il consenso preventivo dell’altro genitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha considerato infondati i motivi congiunti: benché abbia richiamato il principio per cui il provvedimento di separazione può costituire titolo esecutivo per le spese mediche e scolastiche ordinarie, se il creditore documenta gli esborsi e la loro entità, nel caso concreto il titolo prevedeva espressamente che le spese scolastiche, qualificate come straordinarie, fossero previamente concordate tra i coniugi. Tale condizione non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità. La ricorrente aveva anche dedotto che le figlie frequentavano la scuola privata già prima della separazione, circostanza potenzialmente rilevante per dimostrare un consenso precedente; tuttavia non aveva provato che fosse stata sottoposta al giudice d’appello e non l’aveva allegata con sufficiente specificità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e dei dubbi interpretativi che avevano potuto indurre al ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 155 c.c.

    E’ fondata in quanto il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva l’accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta; anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anziché mandarli a quella pubblica.

    La previsione del titolo di separazione che subordina al previo accordo le spese scolastiche deve essere rispettata: in mancanza della condizione, il genitore che ha sostenuto la spesa non può pretenderne dall’altro il rimborso in via esecutiva.

  • art. 474 c.p.c.

    “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore.” (Cass. 4182/2016).

    Il provvedimento di separazione può costituire titolo esecutivo per la quota delle spese ordinarie mediche e scolastiche dei figli quando il creditore documenti che gli esborsi previsti sono effettivamente sopravvenuti e ne provi l’entità; resta possibile contestare il credito, tra l’altro, perché la spesa non era necessaria o perché non sono state rispettate le modalità previste per individuare i bisogni del minore. Nel caso deciso, tuttavia, il titolo richiedeva il previo accordo per le spese scolastiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Il provvedimento di separazione che pone a carico di un genitore una quota delle spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli può costituire titolo esecutivo senza necessità di un ulteriore giudizio di cognizione, purché il genitore creditore alleghi e documenti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro entità; il debitore conserva la facoltà di contestare che gli esborsi siano necessari o che siano state rispettate le modalità stabilite per individuare i bisogni del minore.
  • Quando il titolo di separazione subordina espressamente il rimborso di determinate spese scolastiche al previo accordo di entrambi i genitori, tale condizione vincola l’esecuzione e la spesa sostenuta unilateralmente non può essere ripetuta se l’accordo non risulta provato.
  • La deduzione, in sede di legittimità, di un consenso precedentemente prestato dall’altro genitore richiede che la circostanza sia stata sottoposta al giudice di merito e allegata con sufficiente specificità; la mera affermazione che i figli frequentavano già la scuola privata prima della separazione non supera tale onere.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileOpposizioni esecutive
RamiFamigliaEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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