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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41134/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

Una società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 18.500,94, oltre interessi al 17,57% annuo, in relazione a rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penali derivanti da un finanziamento al consumo stipulato il 23 aprile 2002. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12 giugno 2008, revocò il decreto e condannò la debitrice al pagamento di Euro 12.294,01, ritenendo vessatorie le clausole contrattuali che prevedevano l’immediata esigibilità delle rate scadute e a scadere, gli interessi moratori e penali; ritenne inoltre usurario il tasso di mora pattuito, pari al 18% annuo. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30 luglio 2014, respinse le impugnazioni principale e incidentale, giudicando inefficace per vessatorietà la clausola sugli interessi moratori e riconoscendo alla creditrice soltanto la sorte capitale residua alla data dell’ultimo pagamento, nell’ottobre 2003. La società finanziaria propose ricorso per cassazione con dieci motivi. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, rigettarono i motivi primo, secondo, quarto e quinto, accolsero il terzo e il sesto e dichiararono assorbito il settimo, rimettendo alla Prima Sezione l’esame dell’ottavo, nono e decimo. Con l’ottavo motivo la ricorrente denunciò vizio di motivazione, poiché la Corte d’appello aveva dichiarato inefficace per vessatorietà la clausola sugli interessi moratori richiamando la sentenza di primo grado, che però aveva lasciato assorbita tale questione nella valutazione di usurarietà e non aveva esaminato l’autonoma rilevanza della clausola sugli interessi rispetto alle penali; queste ultime erano state rinunciate dalla creditrice in appello. Con il nono motivo fu denunciata la violazione del contraddittorio per non avere la Corte d’appello sollecitato le parti a discutere la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà. Con il decimo motivo fu sostenuto che, anche ove l’interesse moratorio fosse risultato manifestamente eccessivo ma non usurario, l’inefficacia della clausola non avrebbe comportato l’assenza di ogni interesse, potendo trovare applicazione l’interesse corrispettivo convenuto.

La decisione

La Prima Sezione ha accolto l’ottavo motivo: la motivazione della Corte d’appello era omessa, perché il richiamo per relationem alla decisione di primo grado non poteva fondare la statuizione sulla vessatorietà e inefficacia della clausola sugli interessi moratori, dato che il Tribunale non aveva deciso tale specifica questione, avendola ritenuta assorbita dall’accertamento dell’usurarietà. Il nono e il decimo motivo sono stati dichiarati assorbiti. In coordinamento con l’accoglimento del terzo e del sesto motivo già disposto dalle Sezioni Unite, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame delle censure accolte e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità in caso di diffusione a terzi.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata, pertanto, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado che non aveva affrontato nel proprio percorso argomentativo la questione dell’autonomia rilevanza del tasso di mora (in quanto ritenuta assorbita in conseguenza della sua natura usuraria), e con evidenza incorsa nel vizio di omessa motivazione.

    La motivazione è viziata quando la sentenza rinvia per relationem a una decisione precedente che non ha esaminato la specifica questione poi risolta dal giudice d’appello.

  • art. 156 c.p.c.

    La sentenza impugnata, pertanto, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado che non aveva affrontato nel proprio percorso argomentativo la questione dell’autonomia rilevanza del tasso di mora (in quanto ritenuta assorbita in conseguenza della sua natura usuraria), e con evidenza incorsa nel vizio di omessa motivazione.

    La pronuncia applica la disciplina della nullità degli atti processuali nel rilevare il vizio di omessa motivazione derivante dal rinvio a una decisione che non contiene l’argomentazione necessaria sulla questione decisa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza impugnata, pertanto, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado che non aveva affrontato nel proprio percorso argomentativo la questione dell’autonomia rilevanza del tasso di mora (in quanto ritenuta assorbita in conseguenza della sua natura usuraria), e con evidenza incorsa nel vizio di omessa motivazione.

    La motivazione per relationem non è sufficiente quando la decisione richiamata non affronta il punto sul quale il giudice successivo fonda la propria statuizione.

  • art. 101 c.p.c.

    La violazione del contraddittorio era stata dedotta con il nono motivo, ma la Corte non ne ha deciso il merito, dichiarandolo assorbito.

  • art. 1469-ter, ultimo comma, c.c.

    La disposizione è menzionata nella ricostruzione della decisione d’appello in relazione alla prova della negoziazione individuale delle clausole; la Corte di cassazione non ne svolge un’autonoma interpretazione nella decisione qui resa.

  • art. 1469-quinquies c.c.

    La norma è richiamata rispetto alla rilevabilità d’ufficio della vessatorietà, ma il motivo concernente il contraddittorio è stato assorbito e non è stato deciso nel merito.

  • art. 1469-bis, comma 3, n. 6, c.c.

    La disposizione è indicata nel motivo relativo alla vessatorietà della clausola, ma tale questione non è stata esaminata dalla Corte per effetto dell’assorbimento del nono e del decimo motivo.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La norma è richiamata nella ricostruzione dell’accertamento di usurarietà compiuto dal giudice d’appello e nel decimo motivo, ma la pronuncia della Prima Sezione non decide nuovamente la questione, essendo incentrata sul vizio di motivazione relativo alla vessatorietà.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    La ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere che, in caso di inefficacia della clausola moratoria per vessatorietà ma non per usurarietà, potesse essere dovuto l’interesse corrispettivo convenuto; il motivo è stato assorbito.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Le Sezioni Unite hanno richiamato la norma per enunciare i principi di diritto nella sentenza n. 19597/2020; la decisione qui resa si limita a dare atto di tale pronuncia e a rinviare per il nuovo esame.

  • art. 52, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 dispone, per ogni caso di diffusione a terzi del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità delle parti.

    In caso di diffusione a terzi del provvedimento, devono essere oscurate le generalità delle parti.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non assolve l’obbligo motivazionale se la decisione richiamata non ha affrontato la questione specifica sulla quale la sentenza successiva fonda la propria statuizione; in tal caso ricorre un vizio di omessa motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCredito al consumoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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