Cassazione Civile, Sentenza n. 40995/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Il danneggiato aveva convenuto in giudizio il Ministero della Salute e l’ASL di Brindisi per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infezione da HCV, contratta a seguito di emotrasfusione effettuata nel periodo indicato nel testo come omissato. Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con sentenza n. 4055/2013 aveva accolto l’eccezione di prescrizione. In appello, dopo una sentenza non definitiva non impugnata che aveva escluso la prescrizione, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 335/2019 del 2 aprile 2019, riconobbe il credito risarcitorio e ne scomputò le somme già percepite a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210/1992, ma non quelle future o ancora da percepire. Il Ministero ricorse per cassazione con due motivi: denunciò, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di scomputare anche gli indennizzi percipiendi; e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per il mancato scomputo dei ratei futuri, invocando la compensatio lucri cum damno. Il danneggiato propose ricorso incidentale con due motivi: il primo contestava, sotto il profilo delle norme sul danno, sulla compensazione e sulle preclusioni istruttorie, l’ammissione tardiva della documentazione ministeriale e l’insufficienza delle tabelle prodotte a provare gli importi effettivamente versati; il secondo censurava la liquidazione del danno biologico sulla base dell’invalidità del 40% esistente al momento della domanda, anziché del 63% rilevato dal CTU al momento della relazione, e deduceva la violazione delle norme sul danno e sulle preclusioni processuali.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Ministero non aveva riportato in modo specifico ed esatto il contenuto dell’eccezione di scomputo delle somme percipiende, né indicato adeguatamente dove reperire l’atto nel fascicolo; inoltre non aveva descritto gli elementi fattuali dell’eccezione e non aveva chiarito se essa fosse stata mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime carenze di allegazione e specificità, poiché anche il rilievo officioso della compensatio presuppone fatti ritualmente entrati nel processo. Il ricorso incidentale del danneggiato è stato dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., essendo tardivo e conseguendo l’inefficacia all’inammissibilità dell’impugnazione principale. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ravvisando giusti motivi nella natura controversa delle condizioni per scomputare gli indennizzi futuri, questione di rilievo nomofilattico. La sentenza d’appello è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione ma “Alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta”
La denuncia di omessa pronuncia su un’eccezione richiede che essa sia stata formulata in modo inequivoco e che il ricorso per cassazione ne riproduca esattamente il contenuto, indicando specificamente l’atto o il verbale in cui fu proposta.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il ricorrente neppure dichiara – al fine di esentarsi dall’onere di produzione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – di voler fare riferimento, allo scopo di conformarsi al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), alla presenza della comparsa di costituzione in appello nel fascicolo di ufficio del secondo grado di giudizio, di cui sia stata, in ipotesi richiesta, la trasmissione
L’onere di produzione documentale in Cassazione può essere assolto facendo specifico riferimento all’atto presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso, ma il ricorrente deve dichiararlo in modo idoneo a consentire il reperimento e la verifica dell’atto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Se è vero, infatti, che il motivo, per essere specifico, deve “articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo” (tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto), deve, nella specie, rilevarsi che il presente motivo di ricorso non descrive gli elementi fattuali dell’eccezione sollevata
Il motivo di ricorso per cassazione deve enunciare i fatti e le circostanze necessari a identificare la censura; è carente di specificità quello che invoca un’eccezione senza descriverne i presupposti fattuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Una carenza descrittiva, questa, che rimane rilevante ancorché si ipotizzi che quella concernente le indennità “percipiende” sia un’eccezione a rilievo anche officioso, giacché pure un’eccezione siffatta deve, comunque, basarsi su elementi fattuali che siano entrati nel processo per le allegazioni delle parti o in virtù delle emergenze istruttorie.
Anche un’eccezione rilevabile d’ufficio deve fondarsi su fatti ritualmente acquisiti al processo; il ricorso deve quindi individuare gli elementi fattuali e processuali che la sostengono.
Inammissibile l’impugnazione principale, quella incidentale diventa inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2: essendo stata la sentenza impugnata notificata il 30 aprile 2019, il ricorso incidentale, in quanto notificato il 15 luglio successivo, ha assunto il carattere di impugnazione incidentale tardiva.
Quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo – a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo risultante dopo la prima diverse modifiche legislative ad esso apportate, ovvero quella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito con modifiche dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il primo grado dello stesso instaurato con citazione notificata il 20 giugno 2007) – “giusti motivi” in tal senso.
Nel regime applicabile al giudizio, la compensazione integrale delle spese è giustificata dalla presenza di giusti motivi, da esplicitare in motivazione; la Corte li ha ravvisati nella particolare controversia sulle condizioni per lo scomputo degli indennizzi percipiendi.
La norma è indicata dal Ministero come parametro della censura sulla compensatio lucri cum damno, ma la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione perché dichiara inammissibile il motivo.
La norma è indicata dal Ministero come parametro della censura sul mancato scomputo dei ratei futuri, ma la Corte non ne esamina nel merito l’applicazione perché dichiara inammissibile il motivo.
La legge è richiamata quale fonte dell’indennizzo già percepito o ancora percipiendo; la Corte non decide nel merito se e a quali condizioni gli indennizzi futuri debbano essere scomputati, poiché il ricorso principale è inammissibile.
La norma è invocata dal ricorrente incidentale in relazione alla prova degli indennizzi effettivamente corrisposti, ma il ricorso incidentale è dichiarato inefficace e la Corte non decide la questione.
Sono invocati nel ricorso incidentale in relazione alle preclusioni istruttorie e alla produzione documentale, ma la Corte non esamina tali censure perché dichiara inefficace l’impugnazione incidentale.
Sono invocati nel primo motivo incidentale in relazione al defalco degli indennizzi e alla compensazione, ma la Corte non decide tali questioni per l’inefficacia del ricorso incidentale.
È invocato nel secondo motivo incidentale contro il criterio temporale di liquidazione del danno biologico, ma la Corte non esamina la censura perché il ricorso incidentale è inefficace.
Sono invocati nel secondo motivo incidentale con riguardo alle preclusioni e alla rimessione in termini, ma la Corte non decide la censura.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia su un’eccezione è ammissibile in Cassazione solo se l’eccezione è stata formulata inequivocabilmente e il ricorrente ne riproduce esattamente il contenuto, indicando in modo specifico l’atto difensivo o il verbale in cui è stata proposta.
- Il ricorso per cassazione deve descrivere gli elementi fattuali che sorreggono l’eccezione invocata: non è sufficiente prospettare in astratto il rilievo officioso di una questione.
- Anche le eccezioni rilevabili d’ufficio presuppongono fatti ritualmente introdotti nel processo, mediante allegazione delle parti o risultanze istruttorie.
- La mancata riproposizione di un’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono.
- L’inammissibilità dell’impugnazione principale determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c.
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