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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40993/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Dopo l’annullamento del matrimonio religioso, reso esecutivo in Italia mediante delibazione, il giudice aveva dichiarato non più dovuto l’assegno di mantenimento mensile di 200 euro dalla data del passaggio in giudicato della delibazione. Il creditore, ritenendo indebitamente percepite le somme riscosse dalla ex coniuge nel periodo successivo alla delibazione e anteriore alla decisione che aveva dichiarato non più dovuto l’assegno, le intimò la restituzione con precetto. La beneficiaria propose opposizione davanti al Tribunale di Macerata, notificandola in luogo diverso dal domicilio che il creditore aveva eletto nel precetto presso il proprio difensore. Dopo la costituzione del creditore, la Corte d’appello di Ancona ritenne la notificazione nulla ma sanata dalla costituzione; rilevò inoltre d’ufficio che la pronuncia invocata non costituiva titolo esecutivo per la restituzione, non contenendo un’espressa condanna, e affermò comunque la non ripetibilità delle somme percepite a titolo di mantenimento. Il creditore ricorse per cassazione con quattro motivi. Con i primi due denunciò, rispettivamente, un vizio processuale e la violazione dell’art. 101 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva dichiarato d’ufficio l’inefficacia del titolo senza previamente sollecitare il contraddittorio. Gli ulteriori motivi censuravano le restanti rationes decidendi, ma il loro contenuto specifico non è riportato nel testo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice possa verificare d’ufficio la validità del titolo esecutivo, ma debba previamente consentire alle parti di discutere la questione e integrare le difese, anche sul piano probatorio. Poiché la Corte d’appello aveva rilevato d’ufficio l’inefficacia del titolo senza instaurare il contraddittorio, la decisione è stata cassata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza che la Cassazione decidesse nel merito sulla sussistenza del titolo o sulla ripetibilità delle somme. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Ma, la rilevabilità d’ufficio non comporta che si debba prescindere dal sentire le parti su una questione che pregiudica la controversia, e sulla quale dunque esse hanno diritto di contraddire.

    La rilevabilità d’ufficio di una questione decisiva non esonera il giudice dal sottoporla previamente al contraddittorio delle parti.

  • art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.

    il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell’opposizione all’esecuzione non può dichiarare d’ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio

    Il titolo giudiziale va individuato interpretando il provvedimento anche alla luce degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato; quando il giudice dell’opposizione rileva d’ufficio un difetto del titolo o del credito azionato, deve prima consentire alle parti di discuterne e di integrare le proprie difese, anche probatorie.

Massime di principio

  • Il giudice può rilevare d’ufficio la validità e l’efficacia del titolo esecutivo, ma, se la questione è decisiva e non è stata dedotta dalle parti, deve previamente sottoporla al contraddittorio, consentendo loro di articolare le difese e le prove pertinenti.
  • Il titolo esecutivo giudiziale non coincide necessariamente con il solo documento in cui è consacrato l’obbligo: il suo contenuto può essere interpretato anche sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il provvedimento si è formato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

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