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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40915/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto infondato l'appello della Cofer Spa ma, in realtà, la questione centrale era che la Cofer era stata cancellata dal registro delle imprese il 21 dicembre 1993. Alla luce della giurisprudenza e delle modifiche normative (d.lgs. 17/1/2003, n.6, con efficacia dal 10/1/2004), la cancellazione produce effetto estintivo della società: per le cancellazioni anteriori al 10/1/2004 l'estinzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2004. Poiché l'appello era stato proposto dopo tale data, la Cofer era già estinta e quindi priva della capacità processuale per introdurre validamente l'appello; conseguentemente il giudizio d'appello non era stato validamente instaurato e la sentenza della CTR è nulla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità della sentenza stessa, per essere l'appello stato introdotto da società estinta e quindi privo di efficacia processuale. Ha compensato le spese del merito e ha posto a carico della Fondazione ENPAM il rimborso delle spese del giudizio di legittimità quantificate in €2.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art.2945 cod. civ.

    La Corte ha richiamato la disciplina sui termini e sulla prescrizione/decadenza in relazione al tema dell'effetto della cancellazione dal registro; nel caso ha valutato l'effetto estintivo della cancellazione sulla capacità processuale della società.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6 (art.4)

    La modifica dell'art.2495 cod. civ. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese a far data dal 10/1/2004; per le cancellazioni anteriori a tale data l'effetto estintivo opera dal 1/1/2004.

  • art.2495 cod. civ. (secondo comma)

    Modificato dal d.lgs. n.6/2003, è stato interpretato come attribuente efficacia costitutiva alla cancellazione, con le conseguenze sull'estinzione delle società di capitali e sulla capacità processuale.

  • art.59 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla CTR nella fase di decisione (remissione alla CTP), ma la Cassazione ha deciso la causa sul profilo di nullità per mancanza di capacità processuale dell'appellante, annullando la pronuncia impugnata.

  • art.75, 83 e 110 c.p.c.

    Richiamati dall'Agenzia come profili di nullità e falsa applicazione, ma la Corte ha ritenuto determinante l'incapacità processuale derivante dall'estinzione della società per cancellazione.

  • Cass. Sez. U. n.4060/2010

    Giurisprudenza richiamata che ha chiarito l'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese e la decorrenza dell'estinzione per le cancellazioni anteriori al 10/1/2004 (operante dal 1/1/2004).

  • Cass. n.6070/2013

    Richiamata per il principio che la società estinta è priva della capacità di stare in giudizio.

  • Cass. n.28967/2011 e Cass. n.13961/2019 (richiamate)

    Sono state richiamate in relazione al principio del 'prospective overruling': la Corte ha escluso l'applicazione di tale principio nel caso, ritenendo non sussistenti i presupposti per evitarne l'applicazione retroattiva.

Massime di principio

  • Verificare sempre lo stato giuridico del soggetto che propone un atto processuale (iscrizione/cancellazione nel registro delle imprese) prima di instaurare o proseguire un giudizio: la cancellazione può determinare l'estinzione della società e la perdita della capacità processuale.
  • Per le società cancellate dal registro prima del 10/01/2004 l'estinzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2004; per le cancellazioni successive a tale data l'effetto estintivo è immediato. Se la società è estinta alla data di introduzione dell'atto, l'atto è invalido e la sentenza può essere dichiarata nulla.
  • Se si agisce in giudizio contro una società potenzialmente cancellata, sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità per mancanza di capacità processuale; l'omissione può comportare perdita di un argomento decisivo.
  • La notifica agli eventuali soci, successori o soggetti che hanno dichiarato la cancellazione (es. socio unico) non sostituisce automaticamente la capacità processuale della società estinta; si deve valutare se vi siano soggetti legittimati a continuare il processo (liquidatore, successore, ecc.).
  • La giurisprudenza consolidata post-2006 ha già chiarito l'effetto estintivo della cancellazione: non è normalmente possibile invocare un 'prospective overruling' per sanare atti compiuti da società estinte; occorre verificare attentamente la giurisprudenza pertinente e le date di cancellazione.

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