Cassazione Civile, Ordinanza n. 18979/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio ha richiesto al contribuente, quale coobbligato, il pagamento di imposta di registro e accessori per la registrazione di un verbale di conciliazione giudiziale che aveva definito una lite tra più eredi relativa alla proprietà di un immobile. In appello la pretesa fiscale era stata confermata: la CTR aveva ritenuto tardiva la censura sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario, non fondata l'eccezione di decadenza perché il termine triennale decorreva dal 19 marzo 2011, data del timbro di conformità apposto dal cancelliere, e corretta la tassazione dell'atto come negozio traslativo contenuto nel verbale di conciliazione, non rilevando il precedente richiamo alla denuncia di successione. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie per l'erronea dichiarazione di inammissibilità della censura sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario anziché di un dirigente; 2) violazione delle norme sulla decadenza e delle regole di valutazione della prova per avere la CTR individuato nel 19 marzo 2011, e non in altra data, il dies a quo per l'esercizio del potere impositivo; 3) violazione delle norme sull'imposta di registro e sulla qualificazione dell'atto per avere applicato l'aliquota degli atti di trasferimento invece di quella per la mera titolarità della proprietà; 4) violazione delle norme sulla determinazione dell'imposta e omessa valutazione della stima giurata, nonché carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso l'atto sottoposto a tassazione, impedendo così la verifica di legittimità; ha inoltre osservato che non potevano essere rimessi in discussione effetti di una eventuale sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale se il relativo capo non era stato impugnato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la doglianza non indicava con precisione la regola probatoria violata e si limitava a contrapporre una diversa data senza dimostrare l'errore della valutazione compiuta dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'oggetto della tassazione era il verbale di conciliazione giudiziale, nel quale le parti, mediante reciproche concessioni, si erano attribuite definitivamente la proprietà dell'immobile; ai fini dell'imposta di registro rileva il negozio di trasferimento contenuto nell'atto giudiziario, non il titolo dedotto originariamente nel giudizio. Il quarto motivo è stato respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte: non era dovuta una motivazione ulteriore rispetto a quella prevista per gli atti giudiziari soggetti a registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986; quanto alla contestazione del quantum, il ricorrente si limitava a un generico richiamo alla perizia giurata, inammissibile in sede di legittimità perché volto a una rivalutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello; la Corte non ne fa applicazione diretta, ma rileva l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione dell'atto.
richiamato dal ricorrente a sostegno della rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte esclude che il motivo possa essere esaminato senza la produzione dell'atto e ricorda i limiti derivanti dalla mancata impugnazione del relativo capo.
richiamati per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e autosufficienza.
richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione dell'atto impositivo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 21-septies L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente sulla nullità dell'atto amministrativo; la Corte non accoglie la censura per ragioni processuali.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente sulla competenza dirigenziale; la Corte non esamina nel merito la doglianza per inammissibilità.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la dedotta decadenza; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non specifica la regola probatoria asseritamente violata.
la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; nel caso concreto non ricorre tale ipotesi.
la doglianza è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o l'uso del prudente apprezzamento in presenza di prova legale; qui il motivo è inammissibile per genericità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte applica i principi di specificità e autosufficienza e rigetta/inammissibilizza i motivi.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della qualificazione fiscale del verbale di conciliazione.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; non incide sulla qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte conferma che il tema rilevante è il contenuto traslativo dell'atto transattivo.
richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che, ai fini fiscali, conta l'effetto traslativo del verbale di conciliazione e non il titolo originario di proprietà.
Tariffa, parte prima, art. 8, d.P.R. n. 131/1986
richiamata per la diversa aliquota pretesa dal contribuente; la Corte ritiene corretta l'applicazione dell'aliquota relativa agli atti di trasferimento.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati congiuntamente a sostegno dei motivi; la Corte esclude violazioni rilevanti e richiama i limiti del giudizio di legittimità.
richiamato nel quarto motivo; la Corte non ravvisa una violazione perché l'ufficio si è attenuto ai valori dichiarati dalle parti.
la Corte afferma che, per gli atti giudiziari soggetti a registrazione d'ufficio, l'avviso deve indicare solo gli estremi dell'atto o il fatto da denunciare e la somma da pagare, senza necessità di ulteriore motivazione.
art. 15, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131/1986
richiamato per qualificare il verbale di conciliazione come atto giudiziario conservato in cancelleria e soggetto a registrazione d'ufficio.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
"nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"
la Corte lo interpreta nel senso che per gli atti giudiziari registrati d'ufficio non è richiesta una motivazione ulteriore dell'avviso di liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura che presuppone l'esame di un atto o di un documento deve rispettare l'autosufficienza: se l'atto non è trascritto o comunque messo a disposizione del giudice di legittimità, la doglianza è inammissibile.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso la regola legale di valutazione; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In tema di imposta di registro su verbali di conciliazione o transazione, ciò che rileva è il contenuto negoziale effettivamente racchiuso nell'atto giudiziario: se l'accordo attribuisce definitivamente la proprietà di un bene, l'atto è tassabile come trasferimento, indipendentemente dal titolo originario dedotto nella lite.
- Per gli atti giudiziari soggetti a registrazione d'ufficio la motivazione dell'avviso di liquidazione è quella tipizzata dalla legge tributaria; non è richiesta una motivazione più ampia di quella prevista dall'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986.
- La contestazione del quantum dell'imposta non può risolversi in un generico richiamo a una perizia o a documenti di merito: in cassazione occorre indicare specificamente quale errore di diritto o quale vizio processuale sia stato commesso e quali elementi decisivi siano stati trascurati.
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