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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16494/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015. Secondo l'Amministrazione, la società aveva dichiarato somme dovute a titolo di imposte e ritenute, ma non le aveva versate. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che non ricorressero i presupposti per l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento o comunicazione di irregolarità; che la CTR avesse motivato apoditticamente sulla natura del controllo automatizzato; e che la notifica via PEC fosse nulla o inesistente perché proveniente da un indirizzo non risultante da pubblici registri. In cassazione ha denunciato violazione degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c., 132 c.p.c., art. 6 L. n. 212 del 2000, art. 2 D.Lgs. n. 462 del 1997, nonché delle norme su notificazione telematica (artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, 60 D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012 e CAD).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che, in presenza di omesso versamento di importi risultanti dalla dichiarazione, la cartella emessa all'esito di controllo automatizzato è legittima senza previo avviso bonario o ulteriore atto, quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ha inoltre affermato che l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria grava sul contribuente, anche quando egli contesti di aver indicato in dichiarazione i dati posti a base della pretesa. Quanto alla notifica PEC, ha escluso la nullità per l'uso di un indirizzo del mittente non risultante dai registri pubblici, rilevando che la provenienza dell'atto era comunque riconoscibile e che non erano stati allegati specifici pregiudizi al diritto di difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella all'esito del controllo automatizzato quando la pretesa deriva da dati dichiarati e dal mero omesso versamento, senza necessità di un previo avviso di accertamento se non vi sono incertezze rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di cartella per omesso versamento di imposte dichiarate, l'onere di provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria incombe sul contribuente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è esclusa quando la motivazione sia materialmente esistente, intelligibile e non inferiore al minimo costituzionale.

  • art. 6, commi 5 e 7, L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre necessario nel controllo automatizzato, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997

    Richiamato in relazione al procedimento di liquidazione e riscossione conseguente al controllo automatizzato.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per la disciplina delle notificazioni in materia tributaria.

  • art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012

    Richiamato quale base della disciplina della notificazione telematica e dei pubblici elenchi PEC.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale nel giudizio di cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una somma alla cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta e dell'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro la cartella emessa ex art. 36-bis per omesso versamento di importi già indicati in dichiarazione, il contribuente deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria; non è sufficiente contestare in modo generico la legittimità del procedimento cartolare.
  • La cartella conseguente al controllo automatizzato è legittima anche senza previa comunicazione di irregolarità o avviso bonario quando non emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il contraddittorio endoprocedimentale non è un requisito indefettibile in ogni ipotesi.
  • La nullità della notificazione via PEC non può essere affermata solo perché l'indirizzo del mittente non risulti dai registri pubblici, se la provenienza dell'atto è comunque riconoscibile e il destinatario non allega uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • La censura per difetto di motivazione è infondata quando la decisione, pur sintetica, consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e superi il minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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