Cassazione Civile, Ordinanza n. 16443/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di recupero)
La controversia
La lite origina da un rapporto di apertura di credito e conto corrente bancario stipulato nel 1990, assistito da garanzia ipotecaria. Il correntista originario contestava la validità di varie clausole del contratto e del rapporto esecutivo: mancata pattuizione scritta delle condizioni, determinazione degli interessi passivi mediante rinvio agli usi di piazza, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, giorni valuta, modifiche unilaterali non pattuite e superamento del tasso soglia antiusura. Chiedeva la declaratoria di nullità delle clausole, il ricalcolo del saldo con applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, e la condanna della banca alla restituzione dell'asserito saldo attivo. In primo grado il tribunale, all'esito di CTU, aveva accolto la domanda nei limiti di una somma inferiore a quella richiesta; in appello la corte territoriale aveva dichiarato la nullità parziale del contratto, escluso alcune voci, applicato gli interessi legali per la clausola nulla sugli interessi, negato il meccanismo sostitutivo dell'art. 117 TUB per il contratto anteriore alle leggi del 1992-1993, dichiarato nulle anche la commissione di massimo scoperto e la disciplina dei giorni valuta, e rideterminato la somma dovuta dalla banca agli eredi del correntista. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello, ma il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso perché notificato oltre il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso: ha rilevato che il giudizio era stato instaurato nel 2008, quindi si applicava il termine lungo annuale dell'art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009; la sentenza definitiva d'appello era stata pubblicata il 17 aprile 2019 e, computando il termine a calendario e le sospensioni feriale e straordinaria per Covid-19, il termine scadeva il 21 luglio 2020. Poiché il ricorso era stato notificato il 22 luglio 2020, esso è stato dichiarato inammissibile per tardività. L'esame dei cinque motivi è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009
per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 il ricorso per cassazione va proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, salvo le sospensioni di legge; la decorrenza non dipende dalla comunicazione di cancelleria
per i termini annuali si applica la computazione civile a calendario, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente
conferma il criterio di computo civile dei termini annuali
ai fini del termine lungo si aggiunge il periodo di sospensione feriale dei termini
ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato nella motivazione della corte d'appello, non decisivo nella decisione di legittimità
richiamato nella vicenda sostanziale e nella motivazione delle sentenze di merito, non oggetto di decisione nel merito in cassazione
richiamato nella vicenda sostanziale e nelle valutazioni di merito sulle clausole sugli interessi
richiamato dalla parte per contestare anatocismo e capitalizzazione trimestrale
richiamata per la dedotta usurarietà del tasso applicato
richiamata per la disciplina della forma scritta e delle variazioni contrattuali nei rapporti bancari
richiamato nella domanda originaria per il maggior danno da ritardo
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
Massime di principio
- Nel sistema anteriore alla riforma del 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione di cancelleria, salvo che vi sia stata notificazione della decisione.
- Per i termini annuali di impugnazione opera la computazione civile a calendario: il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale, con applicazione delle sospensioni feriale e straordinaria eventualmente previste.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre la scadenza del termine lungo, esso è inammissibile per tardività e l'esame dei motivi resta assorbito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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