Cassazione Civile, Ordinanza n. 16448/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da soggetti finanziati e società collegate contro una banca, deducendo abusiva concessione di credito, confusione patrimoniale, indebita gestione finanziaria e violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza professionale del buon banchiere. In primo grado era stata riconosciuta solo la responsabilità per abusiva concessione di credito, con liquidazione di un importo risarcitorio; in appello la banca aveva ottenuto riforma integrale della decisione, sul rilievo che mancava la prova del danno, inteso come aggravamento del dissesto derivante dal finanziamento abusivo. La società ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: i primi tre denunciavano, con formulazione promiscua, violazioni di legge, omessa pronuncia, nullità della sentenza e vizi motivazionali, sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato la condotta illecita della banca, avesse errato nell’individuare il danno risarcibile e avesse valorizzato in modo improprio consulenze e decisioni di altri giudizi; il quarto motivo era conseguenziale sulla regolazione delle spese. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, volto a contestare la legittimazione del debitore finanziato e l’assunto secondo cui la qualificazione della responsabilità sarebbe irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché cumulavano e sovrapponevano censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, senza consentire una chiara scissione delle doglianze, e perché miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, osservando che la corte d’appello si era pronunciata su domande ed eccezioni, e ha ribadito che il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non alla semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso non indicava con specificità le violazioni di legge denunciate e si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autonomia e di specifiche argomentazioni. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono cumulare in modo indistinto violazione di legge, nullità e vizio motivazionale; il n. 5 consente solo il controllo sull’omesso esame di un fatto decisivo, non una nuova valutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre se il giudice si è pronunciato sulle questioni dedotte.
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente o mancante, non per semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
artt. 1175, 1218, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1375, 2043 e 2056 c.c.
sono richiamati dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della banca e i criteri di risarcimento, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione, perché ferma il ricorso per inammissibilità.
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese resta priva di autonomia quando il ricorso principale è inammissibile; la regolazione segue la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, se la formulazione non consente di distinguere chiaramente le doglianze e di esaminarle separatamente.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione; non basta che non abbia confutato analiticamente tutte le argomentazioni delle parti.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono ammissibili censure dirette a contestare la sufficienza della motivazione o a ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l’indicazione specifica della norma asseritamente violata, la sua portata precettiva e il raffronto con la regola applicata nella sentenza impugnata; non è sufficiente lamentare una diversa ricostruzione del fatto.
- In tema di responsabilità da abusiva concessione di credito, il danno è allegato come aggravamento del dissesto, ma la sua prova resta un accertamento fattuale che non può essere rimesso in discussione in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo non apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16442/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16443/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16444/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16445/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16446/2024 del 13/06/2024
- ordinanza_civile · 13 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16449/2024 del 13/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →