Cassazione Civile, Ordinanza n. 16445/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario in cui la società correntista aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e voci analoghe. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la società non avesse provato per iscritto la natura affidata del conto; da ciò aveva desunto che tutte le rimesse fossero solutorie e dunque prescritte, poiché eseguite oltre il decennio anteriore alla citazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sostanza, l'errore della Corte territoriale per avere richiesto una prova scritta dell'affidamento nonostante, al tempo della costituzione del rapporto, non fosse prescritta una forma vincolata per il contratto di apertura di credito; ha inoltre sostenuto che la natura affidata del conto potesse essere provata anche mediante facta concludentia e presunzioni, e che l'opposta soluzione violasse il divieto di retroattività della legge. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che nel regime previgente alla L. n. 154 del 1992 era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito e che la prova dell'affidamento può essere desunta anche tramite presunzioni semplici. Poiché la Corte d'appello aveva escluso in radice tale possibilità probatoria, la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 17 febbraio 1992, n. 154
Prima dell'entrata in vigore della legge, non era imposta la forma scritta a pena di nullità per i contratti bancari relativi alle operazioni e ai servizi bancari; quindi l'apertura di credito poteva perfezionarsi anche per facta concludentia.
art. 117 TUB
Richiamato come disposizione che ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, con efficacia non retroattiva rispetto ai rapporti sorti prima della sua applicazione.
art. 2725 c.c.
Il divieto di prova testimoniale dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta non è ostativo, nel regime anteriore alla forma vincolata, all'utilizzo di presunzioni semplici per dimostrare l'affidamento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici costituiscono mezzo di prova e sono utilizzabili per accertare l'esistenza dell'affidamento quando il contratto non era soggetto a forma scritta ad substantiam.
Massime di principio
- Nel regime previgente all'obbligo di forma scritta per i contratti bancari, l'apertura di credito può risultare anche da comportamenti concludenti della banca e del cliente, senza necessità di un documento scritto.
- La natura affidata di un conto corrente bancario può essere provata anche mediante presunzioni semplici e ragionamenti critici, poiché le presunzioni sono a tutti gli effetti mezzi di prova.
- Quando l'esistenza del fido è dimostrabile anche per facta concludentia, non è corretto qualificare automaticamente tutte le rimesse come solutorie ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione.
- In presenza di una disciplina sopravvenuta che richiede la forma scritta per i contratti bancari, tale disciplina non può essere applicata retroattivamente ai rapporti sorti in epoca anteriore.
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