Cassazione Civile, Ordinanza n. 16446/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia originava da due rapporti di conto corrente: il tribunale aveva accolto le domande di un correntista volte alla rideterminazione del saldo. L'istituto di credito aveva quindi proposto appello per ottenere la riforma della sentenza di primo grado. La corte d'appello, però, aveva dichiarato estinto il giudizio di appello ritenendo intervenuta l'interruzione automatica del processo per la morte dell'appellato prima della sua costituzione e reputando verificata la conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte della banca tramite una comunicazione PEC del difensore della parte deceduta. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: contestava, tra l'altro, la sussistenza di una valida conoscenza legale dell'evento interruttivo; sosteneva la tempestività della propria richiesta di prosecuzione del giudizio; deduceva l'inefficacia degli atti del difensore della parte ormai deceduta; lamentava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi; e denunciava violazioni processuali ulteriori, incluso il mancato esame delle note di replica e della richiesta di discussione orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso rilevando d'ufficio la nullità insanabile del provvedimento impugnato. Ha qualificato l'ordinanza della corte d'appello, che dichiarava l'estinzione del giudizio, come sentenza in senso sostanziale perché incidente sui presupposti processuali; tuttavia ha rilevato che essa era stata sottoscritta solo dal presidente e non anche dal consigliere relatore, difettando così dei requisiti di forma e contenuto richiesti dall'art. 132 c.p.c. Il provvedimento è stato quindi cassato con rinvio restitutorio alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le altre questioni sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso e nel ragionamento sulla natura sostanziale del provvedimento impugnato.
Il provvedimento che decide in rito con effetti definitivi deve rispettarne i requisiti di contenuto e forma; la mancanza della sottoscrizione del relatore, nel caso concreto, determina nullità insanabile.
La sottoscrizione del solo presidente non è sufficiente quando il presidente non sia anche relatore ed estensore del provvedimento.
La mancanza dei requisiti formali essenziali del provvedimento comporta una nullità insanabile rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
È richiamato dai motivi relativi all'interruzione del processo per morte della parte e alla prosecuzione del giudizio.
Norma evocata per la disciplina dell'interruzione automatica del processo in caso di morte della parte non costituita.
Richiamato in relazione al termine per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto.
Richiamato nel settimo motivo a tutela del diritto di difesa e della possibilità di replica orale.
Richiamato nel motivo sulla necessità di integrazione del contraddittorio verso gli eredi, prospettati come litisconsorti necessari.
Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei giudizi con cause inscindibili o dipendenti.
Citato tra le disposizioni processuali evocate dalla ricorrente nei motivi di censura.
Citato tra le norme processuali evocate nel terzo motivo.
Citato tra le norme processuali evocate nel terzo motivo.
Richiamato nel motivo concernente i poteri e la validità degli atti del difensore della parte deceduta.
Citato tra le norme sulla rappresentanza processuale richiamate nel terzo motivo.
Citato tra le norme sulla rappresentanza processuale richiamate nel terzo motivo.
Evocato nel motivo sulla condotta processuale del difensore della parte deceduta e sui doveri di lealtà e probità.
Richiamato nel motivo relativo all'estinzione del mandato difensivo per morte del mandante.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla comunicazione digitale/PEC e alla sua idoneità come conoscenza legale dell'evento interruttivo.
Citato nel terzo motivo con riguardo alle notificazioni eseguite in via telematica o dagli avvocati.
Citato nel terzo motivo con riguardo alle notificazioni telematiche.
Massime di principio
- Un provvedimento del giudice collegiale d'appello che dichiari l'estinzione del processo ha natura di sentenza in senso sostanziale, perché incide definitivamente sui presupposti processuali o sulla definizione del rapporto processuale, indipendentemente dalla forma di ordinanza.
- Se il provvedimento sostanzialmente decisorio è privo della sottoscrizione richiesta dalla legge, in particolare quando manchi la firma del relatore/estensore, esso è affetto da nullità insanabile rilevabile d'ufficio in cassazione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c.
- La qualificazione di un atto come sentenza o ordinanza dipende dal contenuto effettivo e dall'effetto giuridico prodotto, non dalla denominazione o dalla veste formale attribuita dal giudice.
- La parte ha interesse a impugnare direttamente il provvedimento che abbia dichiarato l'estinzione del giudizio, anche se possa avere rimedi concorrenti contro l'eventuale azione esecutiva sulla decisione di primo grado; tali rimedi non eliminano l'interesse a rimuovere il provvedimento estintivo erroneo.
- La nullità formale del provvedimento decisorio non esclude la possibilità di contestare nel merito, in via concorrente, le conseguenze processuali dell'estinzione e l'eventuale formazione del giudicato sul titolo antecedente.
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