Cassazione Civile, Ordinanza n. 16444/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un debitore principale e dal fideiussore contro il creditore originario, relativa a somme pretese in forza di un contratto di mutuo e di rapporti accessori di finanziamento e conto corrente. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma condannato gli opponenti al pagamento delle somme dovute; la corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c., 1175 e 1375 c.c., deducendo che la domanda di nullità della fideiussione per vizi del consenso non sarebbe stata nuova, essendo stata proposta nell'atto di opposizione e poi precisata in memoria, e che la banca avrebbe violato i doveri di buona fede e correttezza omettendo un'adeguata informazione sul significato del testo fideiussorio; 2) violazione degli artt. 2697, 1283 e 1815 c.c. in tema di interessi e usura, sostenendo che i decreti ministeriali sul tasso soglia avrebbero natura integrativa della legge e dovrebbero essere applicati dal giudice indipendentemente dall'allegazione probatoria delle parti; si contesta inoltre il modo in cui il c.t.u. avrebbe calcolato i tassi, usando parametri non adeguatamente fissati dal giudice e, secondo i ricorrenti, erronei per mutuo, conto corrente e altre operazioni; 3) violazione degli artt. 115 e 91 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, deducendo un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese, poiché la c.t.u. era stata disposta solo in appello e la corte territoriale avrebbe dovuto revocare o compensare le spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la parte dell'atto di opposizione richiamata per dimostrare la tempestiva proposizione della domanda non era stata trascritta nel ricorso, impedendo il controllo richiesto alla Corte; ha quindi ritenuto assorbito e comunque generico il richiamo ai doveri di buona fede. Sul secondo motivo ha giudicato la censura generica e priva di autosufficienza, poiché non riportava in modo adeguato la relazione peritale e il quesito al c.t.u., e comunque mirava a una diversa ricostruzione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha affermato che la sentenza d'appello ha funzione sostitutiva di quella di primo grado e può confermare anche in base a elementi acquisiti in appello; la scelta di compensare o meno le spese non è censurabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla novità della domanda di nullità è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione nel ricorso della parte di atto necessaria al controllo della tempestività della deduzione.
Richiamato dai ricorrenti come fonte del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile nel merito.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'obbligo della banca di comportarsi secondo buona fede; la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di autosufficienza e genericità.
Invocato in tema di prova dell'usura; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente e diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione alla capitalizzazione degli interessi; la doglianza è stata giudicata generica e non ammissibile.
Richiamato per le conseguenze dell'usurarietà degli interessi; la Corte non ha esaminato il merito per difetto di specificità.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare un contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità dedotta.
Richiamato con riferimento alla regolazione delle spese, ma la Corte ha ribadito l'insindacabilità della valutazione sulle spese in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di un atto o di una parte della motivazione deve essere supportata dalla riproduzione, almeno nelle parti essenziali, del contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La deduzione di una domanda o eccezione come tempestivamente proposta non può essere scrutinata se il ricorrente non consente alla Corte di verificare direttamente, attraverso il ricorso, il tenore dell'atto processuale richiamato.
- Le doglianze che contestano l'operato del consulente tecnico d'ufficio e la valutazione del giudice di merito sui tassi applicati, se richiedono una diversa ricostruzione dei fatti o dei calcoli, non sono ammissibili in cassazione quando non siano specificamente e compiutamente documentate.
- La violazione dei doveri di buona fede e correttezza può essere invocata solo con una censura specifica e autosufficiente; una deduzione generica non consente il sindacato di legittimità.
- Nel processo civile d'appello la sentenza di secondo grado ha funzione sostitutiva di quella di primo grado, sicché la conferma della decisione impugnata può fondarsi anche su elementi acquisiti in appello.
- La valutazione sull'opportunità di compensare o meno le spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è di regola censurabile in cassazione.
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