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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16442/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione stipulato per la gestione di aree commerciali ed espositive presso una stazione ferroviaria, con successivi atti integrativi. L'associata sosteneva che l'altra parte avesse tenuto plurime condotte inadempienti: mancata o tardiva consegna di aree, mancata pubblicizzazione e sponsorizzazione delle iniziative, omissioni nel rendiconto e altri addebiti connessi alla gestione del rapporto. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. La controparte, a sua volta, aveva proposto domande riconvenzionali e chiedeva il pagamento di somme asseritamente dovute. In appello la Corte territoriale ha ritenuto prevalente l'inadempimento dell'associante, ha dichiarato risolti i contratti, ma ha rigettato le domande risarcitorie dell'associata per difetto di prova; ha inoltre accolto in parte le pretese economiche della controparte. In cassazione la ricorrente principale ha censurato soprattutto la condanna al pagamento di somme nonostante la risoluzione del contratto, invocando l'art. 1458 c.c. e sostenendo che la retroattività della risoluzione dovesse escludere ulteriori effetti patrimoniali; con il secondo motivo ha contestato il rigetto delle domande risarcitorie per asserita erronea applicazione delle regole su prova del danno e onere probatorio. La resistente/ricorrente incidentale ha invece lamentato che la Corte d'appello avesse escluso il danno da occupazione sine titulo dopo la scadenza del contratto, sostenendo che tale pregiudizio fosse provato almeno in via presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha escluso che la censura scalfisse la decisione di merito: ha richiamato l'orientamento secondo cui l'associazione in partecipazione, in linea generale, non è contratto di durata ai fini dell'art. 1458 c.c., ma ha ritenuto che nel caso concreto la Corte territoriale avesse comunque correttamente mantenuto fermi gli effetti restitutori e la necessità di regolare i rapporti patrimoniali conseguenti alla risoluzione, senza emergere un errore di diritto decisivo. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte l'ha dichiarato inammissibile perché volto sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: il giudice di merito aveva esaminato analiticamente le prove e le aveva ritenute insufficienti per ciascuna voce di danno, sicché non vi era violazione di legge ma mera richiesta di rivalutazione del merito. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: la Corte ha confermato che, per il danno da occupazione sine titulo, non basta allegare astrattamente l'interesse allo sfruttamento del bene, ma occorre allegare e provare la concreta occasione perduta di utilizzo economico del bene stesso; nel caso specifico tale allegazione era mancante o comunque non adeguatamente dimostrata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione per inadempimento comporta gli effetti liberatori per le prestazioni ancora da eseguire e, nei rapporti a prestazioni corrispettive, anche gli effetti restitutori per quanto già eseguito; la questione della sua applicabilità al contratto di associazione in partecipazione è stata affrontata distinguendo la struttura concreta del rapporto.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento ha natura costitutiva e presuppone l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    L'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione è quello che, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, non ha scarsa importanza nell'economia complessiva del contratto.

  • art. 2549 c.c.

    Il contratto di associazione in partecipazione è richiamato come schema negoziale bilaterale che attribuisce una partecipazione agli utili in cambio di un apporto; la Corte richiama la sua struttura tipica per escludere che, di regola, si tratti di contratto di durata ai fini dell'art. 1458 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque l'esistenza del danno e un minimo supporto probatorio; non può supplire integralmente alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il danno e le sue componenti grava sulla parte che lo allega; la censura che chieda una rivalutazione delle prove non integra violazione della norma sul riparto dell'onere probatorio.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    Le doglianze non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, secondo il regime processuale applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione delle prove: se la sentenza impugnata ha esaminato puntualmente il materiale istruttorio e motivato sul difetto di prova, la censura è inammissibile o infondata.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, rileva solo l'inadempimento non di scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte e al complessivo assetto economico del contratto.
  • La domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. è costitutiva; una volta dichiarata la risoluzione, occorre regolare gli effetti restitutori e patrimoniali secondo la struttura concreta del rapporto e la natura delle prestazioni già eseguite.
  • Anche quando la liquidazione del danno può essere effettuata in via equitativa, resta necessaria la prova dell'an e un adeguato supporto probatorio delle singole poste di danno; la liquidazione equitativa non può sopperire alla totale mancanza di allegazione e prova.
  • Nel danno da occupazione sine titulo non basta affermare astrattamente la possibilità di sfruttamento del bene: occorre allegare e provare la concreta occasione perduta o, quantomeno, i fatti dai quali desumere presuntivamente tale perdita.
  • Nel contratto di associazione in partecipazione, la qualificazione del rapporto va effettuata guardando alla struttura concreta e alle prestazioni pattuite; la presenza di obblighi ulteriori rispetto all'apporto tipico può incidere sulla valutazione degli effetti della risoluzione e degli obblighi restitutori.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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