Cassazione Civile, Ordinanza n. 22562/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di riparazione e sostituzione di pneumatici per autovetture. L’Ufficio contestava incongruenze nelle dichiarazioni fiscali e, per il 2013 e 2014, riteneva che la denuncia di furto di un’ingente quantità di pneumatici celasse in realtà cessioni in nero, ricostruendo maggiori ricavi e maggior imponibile sulla base delle scritture di magazzino e della presunzione di cessione di cui al d.P.R. n. 441/1997. Per il 2014 la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenzia; per il 2013 aveva invece respinto l’appello dell’Ufficio. Nel ricorso relativo al 2014 il contribuente deduceva, in sintesi: giudicato esterno formatosi sulla sentenza resa per il 2013; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle norme sulle presunzioni e sull’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997; omesso esame/insufficiente motivazione. Nel ricorso relativo al 2013 l’Agenzia sosteneva, invece, che la CTR avesse errato nel ritenere obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale e nel escludere la fondatezza delle presunzioni gravi, precise e concordanti poste a base dell’accertamento, ma il ricorso è stato dichiarato tardivo. La Corte ha escluso che la sentenza relativa al 2013 potesse fare stato nel giudizio sul 2014, perché il giudicato esterno in materia tributaria opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale, non per accertamenti di fatto riferiti a singoli periodi d’imposta; inoltre, le questioni sulla violazione del contraddittorio e sulla valutazione delle prove non sono suscettibili di vincolo esterno, trattandosi di interpretazione giuridica e di accertamenti fattuali non stabilizzabili tra annualità diverse. Quanto ai motivi sul merito dell’accertamento 2014, la Corte li ha ritenuti infondati o inammissibili, valorizzando la motivazione del giudice di appello che aveva evidenziato l’incoerenza tra le scritture di magazzino e le dichiarazioni fiscali, l’inadeguatezza del locale di deposito rispetto alla quantità di pneumatici dichiarata, la presenza nelle rimanenze di merce asseritamente rubata e l’acquisto di nuova merce nonostante l’ingente giacenza. Nel giudizio promosso dall’Agenzia contro la sentenza sul 2013, la Corte ha accolto l’eccezione del contribuente sulla tardività del ricorso: la sospensione straordinaria dei termini di cui all’art. 1, comma 199, L. n. 197/2022 non operava perché il termine lungo di impugnazione scadeva il 24 novembre 2023, quindi oltre il 31 ottobre 2023. Di conseguenza il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte, riuniti i ricorsi, ha rigettato il ricorso del contribuente relativo alla sentenza n. 8240/15/2023 (anno 2014), ritenendo infondato il preteso giudicato esterno e non fondati o inammissibili i motivi sull’accertamento e sulla motivazione; ha inoltre dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso dell’Agenzia delle entrate relativo alla sentenza n. 3725/2023 (anno 2013), perché la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dalla L. n. 197/2022 non era applicabile. Le spese sono state compensate per entrambe le cause riunite.
Norme richiamate
Richiamato dal contribuente per sostenere la formazione del giudicato formale sulla sentenza relativa all’anno 2013.
Richiamato dal contribuente per invocare l’efficacia del giudicato sostanziale esterno.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Invocato per denunciare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte osserva che, per le imposte non armonizzate, il contraddittorio generalizzato non è previsto salvo specifica disposizione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione all’accertamento induttivo e all’uso delle presunzioni per ricostruire i maggiori ricavi.
Richiamati a proposito della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell’accertamento.
art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997
"Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino... e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo"
La Corte ne richiama l’ambito applicativo in relazione alle differenze inventariali e conferma la valorizzazione delle risultanze di magazzino ai fini della presunzione di cessione.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 441/1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza probatoria della denuncia di furto tempestivamente presentata.
Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare la motivazione apparente o mancante della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Usato come norma di riferimento per i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza dedotti in cassazione.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione delle sentenze non notificate.
art. 1, commi 186-203, L. n. 197/2022
Richiamata quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
La Corte ne interpreta l’ambito applicativo nel senso che la sospensione straordinaria di undici mesi opera solo per i termini di impugnazione che scadono tra l’entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla parte resistente nel dedurre l’intempestività del ricorso dell’Agenzia.
Richiamato dalla parte resistente in relazione alla sospensione feriale dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno opera solo entro limiti rigorosi: vincola il giudice del successivo giudizio solo quando l’accertamento riguarda elementi costitutivi o qualificazioni giuridiche con efficacia permanente o pluriennale, idonei a estendersi a più periodi d’imposta; non si estende ai meri fatti storici variabili da annualità ad annualità.
- La mera identità delle questioni giuridiche o di alcuni fatti non basta a produrre efficacia vincolante del precedente giudicato: l’interpretazione delle norme compiuta in altra sentenza non impedisce al giudice successivo di svolgere una propria autonoma attività esegetica, non essendo applicabile il principio dello stare decisis nel processo civile italiano.
- In materia di tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; la relativa censura non può quindi fondare, di per sé, un vincolo da giudicato esterno per altri periodi d’imposta.
- Le differenze inventariali tra scritture di magazzino e rimanenze possono legittimare la presunzione di cessione o acquisto; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro idoneità a sorreggere l’accertamento sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono, di regola, riesaminabili in cassazione.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione non si configura per il solo mancato esame di singole prove o argomentazioni difensive, essendo sufficiente che la sentenza esponga gli elementi di fatto e di diritto ritenuti decisivi; l’omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la singola allegazione difensiva.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica solo se il termine di impugnazione scade nel periodo indicato dalla legge; se la scadenza cade oltre il 31 ottobre 2023, la sospensione non opera e l’impugnazione proposta oltre il termine è tardiva e inammissibile.
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