Cassazione Civile, Ordinanza n. 13467/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva rivalutato un terreno nel 2006 versando l'imposta sostitutiva calcolata sul valore periziato; successivamente, nel 2010, a causa di restrizioni urbanistiche sopravvenute, aveva effettuato una nuova rivalutazione del medesimo bene con valore inferiore e aveva versato una seconda imposta sostitutiva. Poiché in quella sede non era possibile compensare quanto già versato, chiedeva il rimborso dell'imposta corrisposta in occasione della prima rivalutazione, nei limiti di quanto dovuto in base alla nuova rideterminazione. L'Agenzia aveva restituito solo il minore importo versato nel 2010, rigettando implicitamente la richiesta ulteriore. In cassazione il contribuente deduceva: carenza di motivazione della sentenza di merito e erronea riferibilità a vicenda della sorella; violazione dell'art. 7 del d.l. n. 70/2011 sostenendo che la norma non fosse applicabile perché la seconda operazione era anteriore; ulteriore violazione della stessa norma assumendo che essa riconoscesse un termine ultrattivo di dodici mesi per il rimborso; e violazione degli artt. 7 d.l. n. 70/2011 e 12 preleggi per l'asserita inapplicabilità retroattiva della disciplina favorevole al fisco.
La decisione
La Corte ha rilevato anzitutto che la sentenza impugnata conteneva un evidente errore materiale nel nominare la sorella del ricorrente, ma ha ritenuto infondati i motivi. Ha osservato che le censure non si confrontavano adeguatamente con la decisione impugnata e che il diritto al rimborso sorge con il versamento dell'imposta sostitutiva, avvenuto nel caso concreto nel 2012, cioè dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. Ha quindi applicato la disciplina dell'art. 7, comma 2, lett. gg), che estende ai versamenti anteriori la limitazione prevista dalla lett. ff), secondo cui il rimborso non può superare l'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito, conforme all'orientamento secondo cui la scelta di avvalersi della rivalutazione e di versare l'imposta sostitutiva è volontaria e irrevocabile, con rimborso ammesso solo nei limiti della nuova rideterminazione. È stato inoltre disposto l'addebito dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato liquidato per le spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448
Costituisce la base normativa della rivalutazione dei terreni e del versamento dell'imposta sostitutiva, richiamata come disciplina originaria del rapporto.
art. 7 d.l. 13 maggio 2011, n. 70
La disposizione estende l'applicazione della limitazione del rimborso anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto; la lett. ff) limita il rimborso all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non retroattività della disciplina, ma la Corte ha ritenuto applicabile la norma sopravvenuta secondo il suo tenore testuale.
artt. 6 e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati nel primo motivo per lamentare carenza motivazionale e vizi del provvedimento, ma non accolti.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne fondi l'accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel regime della rivalutazione dei terreni e dell'imposta sostitutiva, il diritto al rimborso va correlato al versamento dell'imposta e, dopo l'intervento del d.l. n. 70/2011, non può eccedere quanto dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore.
- La scelta del contribuente di aderire alla rivalutazione e di corrispondere l'imposta sostitutiva è volontaria e, proprio per questo, tendenzialmente irrevocabile; la successiva nuova rivalutazione consente il rimborso della precedente imposta solo nei limiti del quantum risultante dalla nuova base imponibile.
- Quando una norma sopravvenuta disciplina espressamente anche i versamenti già effettuati alla sua entrata in vigore, il limite al rimborso si applica anche a fattispecie preesistenti, se il pagamento rilevante è avvenuto dopo l'entrata in vigore o comunque rientra nell'ambito temporale indicato dalla disposizione.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi che si limitino a contestare in astratto la norma o il provvedimento amministrativo, senza aggredire la motivazione decisiva, non sono idonei a scalfire la decisione.
- In presenza di un mero errore materiale nella sentenza di merito sull'indicazione nominativa di una parte collegata a vicenda analoga, l'errore non comporta automaticamente cassazione se la motivazione sostanziale della decisione resta corretta e conforme al diritto applicabile.
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