Cassazione Civile, Ordinanza n. 13463/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una persona fisica, di un altro soggetto e di una società, fondati sugli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR dell'Abruzzo aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe ritenuto sufficiente il riferimento agli studi di settore; (2) violazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2728 c.c., deducendo che i contribuenti avevano chiesto l'adeguamento dei ricavi al minimo da studi di settore e non avevano fornito elementi contrari nel contraddittorio; (3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, degli artt. 277 e 112 c.p.c., per avere la CTR annullato l'avviso senza decidere nel merito sulla pretesa tributaria e sulla sua quantificazione, nonostante la natura di giudizio di impugnazione-merito del processo tributario.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi. Ha ritenuto infondato il primo, affermando che il mero scostamento dagli studi di settore non basta di per sé e che il giudice può valutare le difese del contribuente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la CTR non ha considerato la circostanza, pacifica, della proposta adesiva formulata dalle parti e, soprattutto, ha annullato l'accertamento senza procedere all'esame del merito e alla eventuale rideterminazione della pretesa, come invece richiesto dal processo tributario inteso come giudizio di impugnazione-merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso esaminato è richiamato insieme all'art. 62-sexies per gli accertamenti fondati sugli studi di settore.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993
Gli accertamenti possono essere fondati anche su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore; il mero scostamento non esaurisce però il valore motivazionale/probatorio se vi sono state contestazioni del contribuente.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la ripartizione dell'onere della prova nel contraddittorio e nel giudizio tributario.
Richiamato per il tema delle presunzioni legali/semplici in materia di accertamento fiscale fondato su studi di settore.
Il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito, non come mera impugnazione demolitoria.
Il giudice, ove necessario, deve pronunciare anche sul merito della domanda secondo i limiti delle domande di parte.
Il giudice non può omettere di pronunciare sulla pretesa sostanziale devoluta, dovendo rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato sugli studi di settore, il mero scostamento tra reddito dichiarato e risultato degli standard non è sufficiente da solo a sorreggere l'atto se il contribuente ha partecipato al contraddittorio e ha sollevato contestazioni: l'Ufficio e il giudice devono confrontarsi con tali difese.
- Se il contribuente, ritualmente invitato, non partecipa al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione può motivare l'accertamento anche sulla sola base degli studi di settore, ma tale comportamento omissivo può essere valorizzato dal giudice nel quadro probatorio.
- Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: se l'avviso è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi all'annullamento, ma deve esaminare la pretesa fiscale e rideterminarla entro i limiti delle domande di parte.
- La proposta adesiva o il mancato perfezionamento del contraddittorio non esonerano il giudice dall'obbligo di valutare il merito della pretesa tributaria quando la controversia sia stata devoluta alla sua cognizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13445/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13456/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13465/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →