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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13456/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tramite il delegato del conto e del rapporto di investimento, di obbligazioni emesse da una società poi andata in default. L'investitrice aveva sottoscritto un contratto quadro per operare in strumenti finanziari, dichiarando di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti, e aveva delegato al coniuge l'operatività. Dopo il dissesto dell'emittente, ha agito chiedendo la risoluzione del contratto quadro e/o del singolo negozio di investimento relativo a quelle obbligazioni, sostenendo l'inadempimento della banca agli obblighi informativi passivi (profilatura del cliente) e attivi (informazioni su natura, rischi e implicazioni dell'operazione) nonché all'obbligo di astenersi dall'eseguire l'operazione non adeguata. La corte d'appello aveva negato la responsabilità della banca, valorizzando la propensione al rischio del delegato desunta da precedenti investimenti ad alto rischio e ritenendo adeguata l'operazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle norme TUF e Consob sugli obblighi informativi e di adeguatezza; violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla domanda di risoluzione del contratto quadro; e, in via conseguenziale, censure sulla domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la banca non potesse fondare la valutazione di adeguatezza soltanto sulla consegna del documento sui rischi generali e sulla propensione al rischio desunta da altri investimenti del delegato. Ha affermato che l'intermediario deve acquisire direttamente dal cliente, al momento della conclusione del contratto quadro, le informazioni richieste dalla disciplina di settore e che il loro mancato assolvimento incide sulla successiva valutazione di adeguatezza dell'operazione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo, il terzo e i successivi, compresa la censura sulla domanda risarcitoria. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, acquisire le informazioni necessarie dai clienti e informarli adeguatamente; tali obblighi costituiscono la base degli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 28 regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522

    comma 1, lett. a) e b); comma 2

    l'intermediario deve chiedere al cliente notizie su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio, consegnare il documento sui rischi generali e fornire prima dell'operazione informazioni adeguate sulla natura, rischi e implicazioni dell'investimento.

  • art. 29 regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522

    la valutazione di adeguatezza dell'operazione va compiuta tenendo conto delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 28; se l'operazione è non adeguata, l'intermediario deve astenersi salvo ordine scritto o equivalente dopo avvertenze.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte osserva che il motivo è ammissibile perché denuncia violazione di legge e non richiede la specifica indicazione documentale propria del vizio di fatto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per denunciata motivazione apparente; la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • L'intermediario finanziario ha un duplice obbligo: acquisire dal cliente, al momento della stipula del contratto quadro, le informazioni necessarie alla profilatura del rischio e, prima della singola operazione, fornire informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni dell'investimento.
  • La valutazione di adeguatezza dell'operazione non può essere surrogata da informazioni tratte da altri rapporti contrattuali o da una generica esperienza pregressa dell'investitore in operazioni rischiose; essa deve poggiare sulle informazioni direttamente raccolte nel rapporto in esame.
  • La mancata acquisizione delle informazioni passivamente dovute al cliente integra un deficit informativo che incide sulla successiva valutazione di adeguatezza e può fondare la responsabilità dell'intermediario.
  • La consegna del documento generale sui rischi degli investimenti non esaurisce gli obblighi informativi dell'intermediario, che restano autonomi rispetto alla profilatura del cliente e all'avvertenza sulla singola operazione non adeguata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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