Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13446/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due correntisti di un istituto di credito avevano acquistato nel 2002 obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corporation e avevano agito in giudizio chiedendo, in via principale, la nullità o l’inefficacia dei contratti di acquisto, e in subordine l’annullamento o la risoluzione per inadempimento, deducendo di non aver ricevuto il questionario sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio e di essere stati indotti all’acquisto da un funzionario bancario che aveva presentato il titolo come italiano, senza chiarire che l’emittente era estera. La corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande rilevando, tra l’altro, che il documento sui rischi generali era stato comunque consegnato prima dell’acquisto del titolo, che gli investitori avevano esperienza in strumenti finanziari e possedevano titoli analoghi, che avevano rifiutato di fornire alcune informazioni e poi dichiarato una propensione media al rischio, e che non era provato il nesso causale tra eventuali omissioni informative e l’acquisto. Con il ricorso per cassazione gli investitori hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/98 e omesso esame del fatto decisivo relativo alla consegna tardiva del documento sui rischi generali, sostenendo che ciò avrebbe determinato la nullità del negozio; 2) violazione degli artt. 21 t.u.f. e 28-29 reg. Consob sulla adeguatezza dell’informazione, contestando che la banca potesse ritenere sufficiente la sola propensione media al rischio e l’esperienza finanziaria; 3) violazione dell’art. 23, comma 6, t.u.f. e dell’art. 1453 c.c., per avere la corte ritenuto necessaria la prova del nesso causale tra inadempimento e danno; 4) violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c., per avere escluso l’errore essenziale e riconoscibile; 5) violazione del divieto desumibile dalla offering circular e delle regole di prospetto, sostenendo che la banca avrebbe dovuto pubblicare un prospetto informativo e rispettare le norme sulle offerte al pubblico; 6) violazione dell’art. 27 reg. Consob sul conflitto di interessi, contestando che la banca avesse agito in conto proprio; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 127/04 sulla liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, secondo, quarto e settimo motivi, ha assorbito il terzo, e ha ritenuto il quinto motivo in parte inammissibile e comunque infondato, il sesto infondato; ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e respingendo la domanda della banca di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha confermato il rigetto delle domande degli investitori e ha respinto il ricorso per cassazione. Ha escluso che la tardiva consegna del documento sui rischi generali potesse incidere sulla validità del contratto di investimento, perché la nullità di protezione riguarda la forma del contratto quadro e non il complesso degli obblighi informativi. Ha ritenuto non decisiva la censura sulla sufficienza delle informazioni, osservando che la sentenza di merito aveva accertato in fatto l’avvenuta informazione sul rischio del titolo e sulla sua natura, accertamento non efficacemente aggredito in sede di legittimità. Ha precisato che, una volta accertato l’adempimento degli obblighi informativi, diventano irrilevanti le doglianze sul nesso causale tra inadempimento e danno. Ha escluso l’annullabilità per errore, perché le informazioni dovute dall’intermediario attengono alla convenienza dell’operazione e non alla natura o oggetto del contratto in modo tale da integrare mancanza di consenso. Ha inoltre affermato che il prospetto informativo è richiesto nelle sole ipotesi di sollecitazione all’investimento, non nelle negoziazioni rese attraverso servizi di investimento individuali, anche se effettuate nel cd. grey market; e che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta di per sé conflitto di interessi o annullabilità. Infine, ha rilevato l’inammissibilità della censura sulle spese per difetto di specificità analitica. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite e ha respinto la richiesta della banca di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando abuso del diritto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/98

    La consegna del documento sui rischi generali d'investimento non incide sulla validità del contratto di investimento; la sua eventuale tardività può rilevare semmai sul piano dell'adempimento degli obblighi informativi e non determina nullità del negozio.

  • artt. 21, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998

    Impongono obblighi informativi e di diligenza dell'intermediario, valutabili in concreto in relazione al cliente e all'operazione; la loro violazione non è stata ritenuta provata nel caso esaminato.

  • artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/98

    Regolano gli obblighi informativi e di adeguatezza dell'intermediario; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'informazione sul rischio e sulla natura del titolo fosse stata adeguatamente fornita.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998

    L'eventuale inadempimento informativo può fondare responsabilità dell'intermediario, ma nel caso concreto la questione del nesso causale è divenuta irrilevante per l'accertato adempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per la risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto assorbita la censura perché escluso l'inadempimento.

  • artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.

    L'errore dedotto dagli investitori non era essenziale e riconoscibile in quanto le informazioni asseritamente omesse riguardavano la convenienza dell'operazione e non la natura del contratto; pertanto l'annullabilità è stata esclusa.

  • art. 94 d.lgs. n. 58/1998

    La pubblicazione del prospetto informativo è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento rivolta indistintamente a una platea indeterminata; non si applica alle singole operazioni di investimento tramite servizi di negoziazione.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58/1998

    Distingue i servizi di investimento, nell'ambito dei quali la tutela del cliente è affidata a specifici obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 27 reg. Consob n. 11522/98

    La negoziazione in contropartita diretta o per conto proprio non comporta automaticamente conflitto di interessi né annullabilità del contratto; occorre una diversa prova della traslazione del rischio sull'investitore.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile se non contiene la specifica indicazione analitica delle voci e degli importi contestati.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità di protezione nei contratti di investimento riguarda il requisito formale del contratto quadro e non si estende automaticamente alla violazione di tutti gli obblighi informativi dell'intermediario.
  • Nei giudizi contro l'intermediario finanziario, l'adempimento o l'inadempimento degli obblighi informativi deve essere accertato in concreto sulla base delle risultanze istruttorie; in cassazione non è consentito rivalutare il merito della prova senza una critica specifica e congruente alla motivazione.
  • L'inadempimento degli obblighi informativi può normalmente essere idoneo a fondare responsabilità dell'intermediario e a incidere causalmente sulle scelte dell'investitore, ma tale questione diventa irrilevante se il giudice di merito accerta che l'informazione è stata effettivamente resa prima dell'operazione.
  • L'errore dedotto dall'investitore non è essenziale ai fini dell'annullamento quando riguarda la convenienza o l'esito dell'operazione finanziaria, anziché la natura o l'oggetto del contratto in modo tale da integrare un difetto di consenso.
  • L'obbligo di pubblicare il prospetto informativo opera nelle ipotesi di sollecitazione all'investimento rivolta a una pluralità indeterminata di destinatari, mentre nelle singole operazioni di intermediazione finanziaria la tutela è affidata agli obblighi informativi personalizzati dell'intermediario.
  • L'esecuzione di un ordine di acquisto in conto proprio o in contropartita diretta non determina di per sé un conflitto di interessi invalidante; occorre la prova di una concreta traslazione del rischio dell'operazione sull'investitore.
  • La censura sulle spese processuali in cassazione richiede un'indicazione analitica delle singole voci e degli importi asseritamente liquidati in violazione della tariffa o del criterio legale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiNullitàAnnullabilitàOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.