Cassazione Civile, Ordinanza n. 13455/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Dal testo emerge una controversia tributaria relativa a un atto impugnato dalla contribuente. Il giudice di merito avrebbe valorizzato, ai fini dell'annullamento o comunque della valutazione dell'atto, un asserito errore materiale nell'indicazione delle raccomandate già inviate alla contribuente. L'Agenzia ricorrente censurava tale impostazione sostenendo che non vi fosse stata una vera e propria "omessa valutazione di fatti", poiché la stessa Agenzia non contestava l'esistenza dell'errore materiale nell'atto, e che il motivo accolto dal giudice si risolveva in realtà in una diversa valutazione dell'atto e del suo contenuto, cioè in un riesame del merito non consentito in cassazione. La censura insisteva quindi sul limite del giudizio di legittimità, definito come giudizio a critica vincolata, nel quale non è possibile trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o dell'atto.
La decisione
La Corte richiama il principio per cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata e non consente di riesaminare il merito dei fatti o di sostituire una diversa valutazione dell'atto a quella compiuta dal giudice di merito. Dal frammento disponibile non è possibile ricostruire con certezza l'esito finale completo della sentenza, ma la ratio espressa è di inammissibilità della censura che maschera come "omessa valutazione di fatti" una mera contestazione sulla lettura dell'atto. Poiché il testo fornito è parziale, l'esito conclusivo non è determinabile con certezza.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente il sistema tassativo dei motivi di ricorso per cassazione, quale limite al sindacato di legittimità e al riesame del fatto.
Il ricorso in cassazione deve rispettare motivi specifici e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: le censure contro la sentenza di merito devono essere ricondotte entro motivi tassativi e non possono tradursi in una revisione del fatto.
- Non è ammissibile denunciare come omesso esame di fatti ciò che, in realtà, è una contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito su un documento o su un atto.
- La Corte di cassazione controlla la legalità e la logicità della decisione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'apprezzamento del materiale probatorio o dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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