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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13444/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela per ottenere la dichiarazione di inefficacia di rimesse eseguite nell’anno anteriore al fallimento su un conto corrente acceso presso la banca. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva solo parzialmente riformato la decisione, condannando comunque la banca alla restituzione di una somma rilevante. In cassazione l’istituto di credito ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67 l.fall., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provata la qualità di garante di un terzo che, secondo la banca, aveva effettuato alcuni pagamenti in esecuzione di una fideiussione; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il contratto di fideiussione fosse stato restituito alla garante dopo l’estinzione del debito e che ciò spiegasse la mancata produzione del documento; con il terzo ha lamentato violazione delle norme sulla prova della data certa e dell’opponibilità ai terzi della lettera-contratto di affidamento, censurando la richiesta della corte d’appello di produrre anche l’avviso di spedizione oltre all’avviso di ricevimento della raccomandata. La banca sosteneva che l’avviso di ricevimento con timbro postale bastasse a dimostrare la data certa del contratto e quindi la sua anteriorità al fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha precisato che la doglianza sull’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando contesti la valutazione del materiale probatorio; nel caso concreto la Corte d’appello aveva semplicemente ritenuto insufficiente la prova documentale offerta dalla banca a dimostrazione della fideiussione. Il secondo motivo è stato respinto perché la dedotta restituzione del contratto di fideiussione era una nuova eccezione in appello e, comunque, non era decisiva, essendo la banca in grado di conservare e produrre una copia del contratto. È stato invece ritenuto fondato il terzo motivo: l’avviso di ricevimento della raccomandata, munito di timbro postale, è stato considerato documento idoneo a fornire certezza della data della lettera-contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c.; inoltre, la produzione della copia della lettera insieme all’avviso di ricevimento consente, salvo prova contraria, di presumere la corrispondenza tra il contenuto della missiva e quello ricevuto. Pertanto è stato ritenuto superfluo esigere anche l’avviso di spedizione. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Le rimesse solutorie sono revocabili se compiute nel periodo sospetto e secondo i presupposti della disciplina fallimentare applicabile ratione temporis.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice lo ha erroneamente attribuito alla parte non onerata; non è invece deducibile quando si contesti la mera valutazione delle prove offerte.

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 3 è utilizzabile per errori di diritto, il n. 5 per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia della comunicazione inviata per posta.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico o delle attestazioni ivi contenute.

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata può essere provata anche indirettamente mediante fatti idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità del documento, tra cui l’avviso di ricevimento della raccomandata con timbro postale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prova della conformità tra copia e originale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il mezzo per denunciare la violazione di legge, non la critica alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice del merito ha invertito l’onere della prova; se invece la censura riguarda l’attendibilità o sufficienza degli elementi probatori, la doglianza non attiene all’erronea ripartizione dell’onere ma alla valutazione del merito.
  • In tema di opponibilità al fallimento di una scrittura privata non autenticata, la certezza della data ex art. 2704 c.c. può essere desunta anche indirettamente da fatti idonei a dimostrare con sicurezza l’anteriorità del documento, tra cui l’avviso di ricevimento di una raccomandata munito di timbro postale.
  • La produzione in giudizio della copia della lettera unitamente all’avviso di ricevimento della raccomandata genera una presunzione di corrispondenza tra il contenuto della copia prodotta e quello della missiva effettivamente ricevuta, salvo prova contraria del destinatario.
  • Non può pretendersi, ai fini della prova della data certa e del collegamento tra busta e documento, la produzione anche dell’avviso di spedizione quando la ricezione del plico risulti già dimostrata in modo certo.
  • Un fatto dedotto solo in appello e non introdotto nel giudizio di primo grado integra una questione nuova, non esaminabile nel merito come fatto decisivo omesso.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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