Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società contribuente aveva ricevuto, tramite l'agente della riscossione, un'intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle per tributi erariali, diritti camerali, canone Rai, tasse automobilistiche e TARI. Dopo che il ricorso introduttivo era stato dichiarato inammissibile in primo grado e l'appello era stato respinto, la società incorporante proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c., perché il giudice tributario non avrebbe spiegato le ragioni per ritenere avvenute via PEC le notifiche delle cartelle; (2) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC e del requisito dell'indirizzo risultante dai pubblici registri, sostenendo l'inesistenza o nullità delle notifiche da un indirizzo non iscritto in INI-PEC; (3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, per non avere valutato la prescrizione di alcune cartelle e il dedotto ne bis in idem; (4) violazione delle norme sulla riscossione e sulla prescrizione, per mancato riconoscimento della decadenza e della prescrizione dei crediti tributari indicati nell'intimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata sulla validità delle notifiche via PEC, anche se provenienti da un indirizzo non iscritto nei registri INI-PEC, perché il requisito dell'iscrizione nei pubblici registri riguarda il destinatario e non il mittente. Ha inoltre escluso la motivazione apparente o contraddittoria, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato sia il profilo della notificazione sia quello del ne bis in idem rispetto a cartelle già impugnate in precedenti giudizi, salvo tre cartelle ritualmente notificate. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado, confermata in appello, precludeva l'esame dell'eccezione; per le tre cartelle non coinvolte dal ne bis in idem, essendo state notificate nel 2017/2018, alla data dell'intimazione non era ancora decorso il termine di prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale evocata per la nullità della sentenza
art. 16-ter d.l. 179/2012 convertito in L. 221/2012
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari via PEC e pubblici registri
richiamato in tema di notificazione a mezzo PEC
Circolare n. 1/DF del 4.7.2019 MEF
richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'inesistenza/nullità della notifica da PEC non iscritta nei registri
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria
richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione e cartelle presupposte
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione e riscossione
richiamato per sostenere la prescrizione di alcuni crediti tributari
richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria dei crediti tributari
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC di atti tributari può ritenersi valida anche quando il mittente utilizzi un indirizzo non iscritto nei pubblici registri, poiché il requisito dell'iscrizione riguarda il destinatario e non l'ufficio o il soggetto notificante.
- La censura di motivazione apparente o contraddittoria non può essere accolta quando la sentenza di merito dia conto, sia pure sinteticamente, degli elementi posti a base della decisione e affronti i punti decisivi della controversia.
- L'eccezione di prescrizione non è esaminabile quando la domanda o l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile in un precedente grado e tale statuizione sia stata confermata; resta comunque irrilevante la prescrizione se, per le cartelle non coperte da preclusioni, alla data dell'atto impugnato il termine non era ancora decorso.
- Il ne bis in idem impedisce di rimettere in discussione cartelle già oggetto di precedenti giudizi, salvo che si tratti di posizioni non già decise e ritualmente riferibili a notificazioni valide e autonome.
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