Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 32639/2024 la Corte aveva rigettato il ricorso della società allora ricorrente e l'aveva condannata alle spese, ma nel dispositivo aveva omesso di inserire la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, richiesta nella memoria illustrativa. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando che dall'esame degli atti risultava effettivamente la richiesta ex art. 93 c.p.c. La resistente non ha svolto difese nel procedimento di correzione. La Corte ha affrontato anche il profilo formale della legittimazione dell'istanza proposta dal difensore "quale difensore" della parte, affermando che, per la richiesta di distrazione, non si distingue tra parte sostanziale e processuale e che il ricorso per correzione non richiede notificazione anche alla parte assistita dal difensore antistatario. La Corte ha quindi ritenuto esperibile il rimedio della correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche davanti alla Cassazione ex art. 391-bis c.p.c., poiché l'omessa pronuncia sulla distrazione integra un errore materiale emendabile e non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 32639/2024, aggiungendo alle parole già presenti quelle relative alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio secondo cui in tale procedimento non vi è soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. perché la procedura ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide su un contrasto tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omissione relativa alla distrazione delle spese; il procedimento è utilizzabile anche per le pronunce della Cassazione in combinato con l'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 288 c.p.c.

    disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale applicato per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese omessa in precedenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    estende il rimedio della correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 93 c.p.c.

    il diritto dell'avvocato alla distrazione sorge per la sola dichiarazione richiesta dalla norma; il giudice non deve compiere accertamenti sulla veridicità della dichiarazione e la richiesta può essere emendata tramite correzione se omessa nel dispositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    non è applicabile alla liquidazione delle spese del procedimento di correzione, perché in tale procedimento non è configurabile una soccombenza.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., non già una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
  • Il ricorso per correzione dell'omissione sulla distrazione delle spese può essere proposto dal difensore in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, senza necessità di distinguere tra iniziativa 'in proprio' e iniziativa quale rappresentante della parte.
  • Il diritto alla distrazione ex art. 93 c.p.c. sorge per la sola dichiarazione del difensore e non è subordinato a verifiche giudiziali sulla veridicità della dichiarazione stessa.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e, non essendo volto a regolare un conflitto tra le parti sul merito della controversia, non consente la liquidazione delle spese per difetto di soccombenza.
  • Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.