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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto delle reciproche rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, ritenendo che esse fossero conformi ai requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., non ha provveduto sulle spese, in considerazione dell'adesione reciproca alle rinunce.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La proprietaria di un'area sita nel territorio comunale aveva agito davanti alla Corte d'appello per ottenere la determinazione e la liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, deducendo che il vincolo preordinato all'esproprio gravante sul bene era stato reiterato. Il Comune si era costituito contestando, tra l'altro, la competenza funzionale della Corte d'appello, la legittimazione attiva della ricorrente e il fondamento della pretesa. La Corte d'appello aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio, rigettato le eccezioni del Comune e liquidato l'indennità in misura inferiore a quella domandata, con condanna al pagamento oltre interessi. Contro tale decisione la proprietaria aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre il Comune aveva resistito con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi. Prima dell'udienza entrambe le parti hanno depositato reciproca rinuncia alle domande e agli atti, con accettazione delle rinunce avversarie e accordo sulla compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 327/2001

    norma posta a fondamento della domanda di indennità per reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve possedere i requisiti previsti dalla norma per determinare l'estinzione del giudizio

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di adesione reciproca alle rinunce non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, se conforme ai requisiti di legge e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando le parti aderiscono reciprocamente alle rinunce agli atti e alle domande, il giudice di legittimità non provvede sulle spese del giudizio, salvo diversa disciplina applicabile.
  • La domanda di indennità per reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio trova il suo riferimento nell'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, ma la decisione di legittimità può arrestarsi per cause processuali sopravvenute senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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