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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27449/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il 2013, recuperando a tassazione euro 336.176,86 sulla base di accrediti su un conto corrente intestato al contribuente, ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo e secondo grado. In cassazione deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto inattendibile una dichiarazione di terza persona che qualificava le somme come elargizioni liberali; secondo il ricorrente, se il documento fosse stato considerato falso, sarebbe stata necessaria querela di falso e comunque la questione sarebbe stata devoluta al giudice ordinario. Con il secondo motivo lamentava violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che la decisione fosse stata fondata su una questione rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione delle parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a contestare una valutazione di merito sull'attendibilità e credibilità della dichiarazione proveniente da terzo, profilo non sindacabile in cassazione; ha inoltre osservato che non era necessaria querela di falso, trattandosi di documento di terzo e non di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e che la querela sarebbe comunque ammissibile solo in presenza di un intrinseco dato di attendibilità, escluso dalla Corte territoriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere se fosse stato attivato il contraddittorio preventivo; inoltre, la decisione impugnata si fondava sull'intero quadro probatorio e indiziario, non solo sulla questione della veridicità della dichiarazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché agli ulteriori oneri conseguenti al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per prospettare un vizio di ultrapetizione o di decisione su questione non devoluta; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di fatto.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Invocato per sostenere la violazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; la Corte ha escluso il vizio perché non erano indicate difese concrete precluse e la decisione si basava su un quadro probatorio complessivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai principi del processo tributario, ma senza autonoma decisività ai fini dell'esito.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 39, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di trattazione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire l'apprezzamento di merito del giudice territoriale con una diversa lettura dei fatti e delle prove.
  • La contestazione dell'attendibilità di un documento proveniente da terzo attiene al merito: la querela di falso non è il rimedio ordinario quando il documento non sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e la sua credibilità sia stata esclusa dal giudice di merito.
  • La deduzione di una violazione del contraddittorio per questione rilevata d'ufficio è inammissibile se il ricorrente non specifica quali concrete difese avrebbe potuto svolgere ove fosse stato previamente interpellato.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'intero compendio probatorio e indiziario, non è decisiva la censura che isola un solo elemento istruttorio per contestarne la rilevanza.
  • Il ricorso per cassazione che si risolva in doglianze meramente fattuali, senza specifica individuazione di un errore di diritto o di nullità processuale effettiva, è soggetto a declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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