Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013. L’accertamento si fondava su un rilevante saldo negativo di cassa, ritenuto indice presuntivo di operazioni non contabilizzate. Nei gradi di merito la contribuente aveva contestato, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione dell’atto, l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e l’insussistenza dei presupposti della ripresa IVA. In cassazione la società proponeva tre motivi, ma nel testo fornito non sono riportati analiticamente i singoli motivi; emerge però che, successivamente, la difesa ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze era stato evocato nel giudizio di legittimità, ma è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il ricorso era inammissibile nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, non più legittimato passivamente nelle controversie fiscali dopo il trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali. Inoltre ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal difensore della società: la rinuncia non ha prodotto estinzione del processo per mancata comunicazione alla controparte ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ma ha integrato sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti costituite per giusti motivi; nulla per le spese nei confronti del Ministero, rimasto non costituito; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999
ha trasferito alle Agenzie fiscali rapporti giuridici, poteri e competenze prima facenti capo al Ministero, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Entrate nelle controversie fiscali
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
individua il primo gennaio 2001 come data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali
la rinuncia agli atti non estingue il processo se non è comunicata alla controparte secondo le forme di legge
Cass. n. 1462 del 23/01/2020
richiamata a sostegno dell’orientamento sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero nelle liti tributarie
Cass. n. 1550 del 28/01/2015
richiamata a sostegno dell’orientamento sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero nelle liti tributarie
Cass. S.U. n. 19976 del 19/07/2024
richiamata per escludere i presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie successive al trasferimento di funzioni alle Agenzie fiscali, il Ministero dell’economia e delle finanze non è più soggetto passivamente legittimato; la domanda o il ricorso proposti nei suoi confronti sono inammissibili.
- La rinuncia agli atti del giudizio, se non comunicata alla controparte nelle forme richieste, non determina estinzione del processo, ma può integrare un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la parte ricorrente manifesta inequivocamente di non avere più interesse alla decisione, il giudizio di legittimità può essere definito in rito per inammissibilità sopravvenuta.
- In presenza di rinuncia sopravvenuta e di particolari ragioni processuali, la Corte può compensare le spese tra le parti costituite ed escludere il raddoppio del contributo unificato.
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