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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15016/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento ispettivo dell’INPS nei confronti di una cooperativa che svolge attività di trasporto pubblico a mezzo taxi. L’istituto ha ritenuto che alcuni soci, pur svolgendo le medesime mansioni di altri soci inquadrati come dipendenti, fossero stati formalmente assunti con contratti di lavoro a progetto privi di un progetto specifico e autonomo rispetto all’oggetto sociale. Ne è conseguito un avviso di addebito per contributi, con applicazione della conversione dei rapporti in subordinati e del regime sanzionatorio per evasione contributiva. La società ha chiesto l’annullamento del credito contributivo e dell’avviso di addebito, deducendo: nullità dell’atto per vizi procedurali; illegittimità del verbale ispettivo per insufficiente specificazione dei fatti e delle fonti di prova; violazione del divieto di nova in appello; erronea ripartizione dell’onere della prova; legittimità dei contratti a progetto; illegittimità della conversione automatica in subordinazione in assenza degli elementi di cui all’art. 2094 c.c.; possibilità di compensare quanto già versato alla gestione separata; e infine erronea qualificazione della fattispecie come evasione e non mera omissione contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che eventuali vizi dell’avviso di addebito non impediscono all’INPS di far valere in giudizio il credito contributivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e quarto perché sostanzialmente diretti a rivalutare il materiale istruttorio e il verbale ispettivo, senza denunciare specifici errori di diritto o un vizio processuale ammissibile; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stati trascritti o indicati compiutamente i documenti rilevanti. Ha respinto il quinto e il sesto motivo, affermando la legittimità della conversione dei contratti a progetto non genuini in rapporti di lavoro subordinato con effetto ex tunc, in presenza di un progetto privo di specificità e autonomia. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per genericità, non essendo stata allegata una concreta proposta di compensazione. Ha infine ritenuto infondato l’ottavo motivo, confermando che la stipulazione di contratti a progetto fittizi o privi dei requisiti di legge integra evasione contributiva, salvo prova contraria della buona fede o dell’assenza di intento fraudolento, prova che nel caso concreto non è stata fornita. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sul vizio dell’avviso è stata ritenuta infondata, poiché i vizi formali dell’atto non impediscono comunque l’esame del merito della pretesa contributiva.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999

    Consente agli enti previdenziali di iscrivere a ruolo i crediti contributivi anche in assenza di un titolo esecutivo, salvo che l’accertamento sia impugnato; in tal caso la questione si sposta sul merito del credito.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’avviso, ma non accolto come causa di preclusione all’accertamento giudiziale del credito.

  • art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004

    Richiamato per contestare il contenuto del verbale ispettivo; la Corte ha escluso che eventuali irregolarità del verbale siano decisive ai fini dell’accertamento del credito.

  • art. 33 L. n. 183 del 2010

    Richiamato in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione; la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea a scalfire la decisione di merito.

  • artt. 434 e 437 c.p.c.

    La censura di introduzione di fatti nuovi in appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità dell’allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    La società ha dedotto che l’onere probatorio gravasse sull’INPS; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura, valorizzando l’accertamento di merito e la presunzione di evasione nel caso di contratti a progetto fittizi.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte ha confermato che il progetto deve essere specifico e autonomo; in mancanza, il contratto a progetto non è genuino.

  • L. n. 21 del 1992

    Richiamata dalla ricorrente in relazione all’attività di trasporto taxi; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Applicato nel senso della conversione automatica del contratto a progetto non genuino in rapporto subordinato con effetto ex tunc.

  • art. 1, commi 24 e 25, L. n. 92/2012

    Richiamata per sostenere la conversione automatica del contratto a progetto non genuino; la Corte ne ha confermato la rilevanza nel sistema.

  • art. 2094 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la mancanza degli elementi della subordinazione non impedisce la conversione del contratto a progetto non genuino, secondo il regime speciale applicabile.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della compensazione, ma non ritenuto decisivo.

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    Richiamati per sostenere la compensazione tra contributi versati e crediti INPS; la Corte ha escluso la compensabilità per genericità della deduzione e per l’assetto delle gestioni previdenziali.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    La Corte ha affermato che la stipulazione di contratti a progetto privi dei requisiti di legge, se finalizzata a pagare meno contributi, integra evasione contributiva e non mera omissione, salvo prova contraria della buona fede.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’avviso di addebito o alla cartella per contributi previdenziali, i vizi formali dell’atto esecutivo non estinguono il potere dell’ente di far valere giudizialmente il credito: il giudice deve comunque esaminare il merito della pretesa contributiva.
  • Quando si deduce la non genuinità di un contratto a progetto, il requisito decisivo è la specificità e autonomia del progetto rispetto all’oggetto sociale; in difetto, il contratto è illegittimo e può operare la conversione nel rapporto di lavoro subordinato secondo il regime speciale applicabile.
  • La conversione del contratto a progetto non genuino in rapporto subordinato può operare anche se la prestazione, in concreto, non presenti tutti gli indici tradizionali della subordinazione, quando la disciplina speciale impone l’effetto sanzionatorio della conversione.
  • In materia di ricorso per cassazione, le censure che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o del verbale ispettivo sono inammissibili se non indicano specifici errori di diritto o di motivazione e se non rispettano gli oneri di specificità e autosufficienza.
  • La deduzione di una compensazione tra crediti e contributi deve essere concreta e specificamente allegata, con indicazione dell’oggetto, del titolo e dell’ammontare; altrimenti la censura è inammissibile per genericità.
  • L’accertamento dell’assunzione mediante contratti a progetto fittizi o privi dei requisiti di legge può integrare evasione contributiva, perché l’uso di una qualificazione contrattuale non conforme può implicare occultamento del rapporto o delle retribuzioni e far presumere l’intento fraudolento, salvo prova contraria della buona fede da parte del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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